Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13071 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5304-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE PORTA SPINOLA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso

lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BUSSANI MAURO, giusta procura a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3791/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Fondazione SPINOLA ha presentato due dichiarazioni di variazione catastale tramite procedura DOCFA per due unità immobiliari, denunciando la prima come B1 (ospizi, orfanotrofi) e l’altra come B2 (casa di cura e ospedali senza fini di lucro).

L’ufficio li ha riclassificati entrambi come D4 (case di cura con fini di lucro) ritenendo irrilevante che il proprietario sia ente senza fini di lucro, perchè occorre guardare quella che è l’oggettiva caratteristica dell’immobile e l’attività ivi esercitata (R.S.A. residenza sanitaria assistita).

La Fondazione propone ricorso avverso l’avviso deducendone il difetto di motivazione, l’illegittimità per violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 (mancato sopralluogo) ed errata iscrizione in categoria D/4 perchè la Fondazione, per statuto, svolge attività senza fine di lucro.

2. – La CTP di Como ha accolto il ricorso, e la CTR della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della Agenzia sul rilievo che l’accatastamento non dipende solo dalle caratteristiche strutturali ma anche dal fatto che l’attività svolta sia o meno a fini di lucro; e quindi nella specie, poichè è provato ed incontestato che la fondazione non persegue fini di lucro, gli immobili avrebbero dovuto essere accatastati in categoria B2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 6, 8 e 10 e del Regolamento per la formazione del catasto urbano n. 1142/1929, art. 8. Deduce che un immobile è classificabile in una categoria speciale se potenzialmente adatto ad ospitare una determinata attività reddituale in quanto dotato di certe caratteristiche strutturali, e che è irrilevante ai fini del classamento che l’immobile venga utilizzato per finalità di lucro o meno. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e della Circ. n. 4 del 2006 AE, perchè la categoria catastale si basa sul principio della ordinarietà secondo l’uso che la pluralità dei proprietari immobiliari attribuiscono ai loro beni, indipendentemente dalla natura del soggetto proprietario.

I motivi sono fondati.

Ai fini della classificazione di un immobile occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell’immobile stesso e non alla condizione del proprietario e al concreto uso che ne faccia.

Il questa materia la Corte ha affermato il principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass. 12025/2015). E’ stato inoltre affermato che l’attività in concreto svolta all’interno dello stesso può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass. 22103/2018).

Di contro la CTR ha affermato che “la individuazione della categoria corretta non dipende soltanto dalla caratteristiche strutturali bensì dal fatto che l’attività svolta nell’immobile sia o meno a fini di lucro”, basandosi su un criterio meramente soggettivo con ciò disattendendo il principio sopra enunciato.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione, affinchè, applicando il principio di diritto sopra enunciato, riesamini il merito e le questioni assorbite, ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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