Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13071 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. III, 28/05/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6113-2009 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14,

presso lo Studio SCIUME’ & ASSOCIATI, rappresentato e

difeso

dall’avvocato REDAELLI LIDIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.J., B.A., BU.AR.,

BU.AL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENEDETTI MARIO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 982/2 008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

7.11.08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Lidia Radaelli che si riporta ai

motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Francesco Crisci che si

riporta ai motivi del controricorso, insistendo per il rigetto.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati;

osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 marzo 2009 R.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 5 gennaio 2009, depositata in data 14 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Brescia – Sezione specializzata agraria – confermativa della sentenza del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato all’immediato rilascio del fondo condotto in affitto in favore dei proprietari B. M.J., Bu.Al., B.A. e B. A..

Costoro hanno resistito con controricorso.

2 – la procura conferita dal ricorrente a margine del ricorso deve ritenersi inerente al medesimo e, quindi, sufficientemente specifica.

Tuttavia esso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 366- bis c.p.c..

La prima norma impone di specificare i motivi per cui si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme u cui si fondano. Infatti è jus receptum (Cass. Sez. 3, n. 20652 del 2009) che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione. La seconda norma indicata (art. 366 bis c.p.c.), considerata la sua funzione, va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 203 del 1982, artt. 6 e 49 in quanto la sentenza oggetto dell’appello non è sorretta da una motivazione sufficiente in ordine all’asserita inesistenza dei requisiti per qualificare coltivatore diretto il ricorrente.

Vengono così enunciati vizi ontologicamente e strutturalmente diversi che, con le argomentazioni a sostegno, vengono trattati congiuntamente senza dare adeguato conto nè della violazione di norme di diritto, nè dei vizi di motivazione.

Il R. lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale ma non lamenta la violazione delle norme che presiedono tale mezzo istruttorio e il suo ragionamento prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha spiegato che solo i capitoli di prova formulati nella comparsa di risposta di primo grado potevano essere presi in considerazione (il ricorrente non ha specificato in quale sede ha chiesto l’ammissione delle prove riferite in ricorso) ma che essi erano caratterizzati da evidente genericità in ordine al tema che ne formava oggetto. Inoltre il ricorrente cita dottrina e giurisprudenza (in gran parte molto risalente nel tempo) ma non adduce adeguate argomentazioni critiche alla sentenza oggetto di censura.

Infine, formula un quesito di diritto assolutamente astratto poichè basato su generiche affermazioni dottrinarie ma totalmente privo dei necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e analogamente, per il vizio di motivazione, si attesta su considerazioni di carattere generale senza indicare chiaramente il fatto controverso e specificare le ragioni concrete degli asseriti vizi motivazionali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non contengono elementi idonei a superare i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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