Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13071 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13071 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 27665-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2014

in atti;
– ricorrente –

1220
contro

BONAVITA ALFONSINA;
– intimata-

Data pubblicazione: 10/06/2014

avverso la sentenza n. 1952/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 16/11/2007 r.g.n.
1466/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

NOBILE;

R.G. 27665/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9/15-2-2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Paola
respingeva la domanda proposta da Alfonsina Bonavita nei confronti della

apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 2-5-2002 al 30-6-2002,
“ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e
produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e
servizi, nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, con le
pronunce conseguenziali.
La Bonavita proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva resistendo al gravame e riproponendo con appello
incidentale le eccezioni, anche preliminari, di cui non si era occupato il primo
giudice.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 16-11-2007,
in accoglimento dell’appello principale e rigettando l’appello incidentale,
dichiarava inefficace la clausola di apposizione del termine al contratto de quo
ed accertava che tra le parti era intercorso dal 2-5-2002 un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Condannava inoltre la società a
riammettere in servizio l’appellante e a pagare alla stessa le retribuzioni
1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

maturate dal 25-1-2005, fino all’effettiva riammissione, oltre interessi e
rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con dodici
motivi.

La società ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, izazdt

in ordine logico, va dapprima esaminato il terzo

motivo, con il quale la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe
violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in sostanza non
pronunciando sull’eccezione avanzata in merito alla mancata specifica
impugnazione della pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata
ritenuta specifica la causale indicata nel contratto individuale e comunque non
convertibile il contratto a tempo determinato al di fuori delle ipotesi
espressamente previste dall’art. 5 del d.lgs. 368/2001.
Tale motivo non merita accoglimento.
A parte la mancanza di autosufficienza del ricorso, al riguardo, non
essendo riportato il contenuto dell’atto di appello di cui si sostiene la
genericità, osserva il Collegio che, sul punto la Corte di merito ha
espressamente rilevato che “nei motivi di gravame” l’appellante aveva
censurato, non solo nella sua interezza, ma anche in particolare, la pronuncia
del primo giudice, sia con riguardo alla eccezionalità della apposizione del
termine anche nel regime di cui al d lgs. 368/2001, “con la conseguenza che,
venuta meno la clausola temporale, priva di effetto in quanto in violazione
dell’art. 1 del detto decreto, il contratto di lavoro subordinato manteneva la sua
2

La Bonavita è rimasta intimata.

efficacia come contratto a tempo indeterminato”, sia in relazione alla genericità
della causale indicata attraverso il mero richiamo alle “ipotesi generali e
astratte” senza specificazione “delle ragioni giustificatrici in relazione alle
esigenze dell’ufficio cui doveva essere assegnata l’appellante in quel periodo”.

decisione sul punto resiste alla generica censura della ricorrente.
Con il quarto e il quinto motivo, poi, sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha
ritenuto generiche le ragioni indicate nel contratto individuale, senza prendere
in esame il contenuto degli accordi espressamente richiamati, attraverso i quali
ben si sarebbe potuta ricavare la specificazione (per relationem) delle ragioni
stesse.
Tali motivi risultano fondati in base all’indirizzo dettato da questa Corte
nella materia de qua.
Al riguardò, come nato affermato da questa torte e va qui fihadito, (v.

Cass, 1-2-2010 n. 2279 e numerose successive) “in tema di apposizime del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte
del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal
modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
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La Corte ha, quindi, in sostanza, respinto l’eccezione della società, e la

nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto;

tale

specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da
esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi
collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
pres azione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la
stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di
legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento,
ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni
specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi
compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel
contratto costitutivo del rapporto”.
4

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,

Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
. nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di
qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a
termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano

in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la
conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai
fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
Orbene nel caso di specie la Corte di merito, in violazione di tali principi,
ha ignorato il contenuto degli accordi richiamati (e riportati in ricorso ai fini
della autosufficienza dello stesso).
In tal senso, respinto come sopra il terzo motivo, vanno quindi accolti il
quarto e il quinto, restando assorbiti gli altri motivi, tutti conseguenti in ordine
logico (ed in specie: il primo e il secondo motivo relativi alla risoluzione per
mutuo consenso tacito del rapporto a tempo indeterminato scaturente
dall’eventuale nullità del termine; i motivi dal sesto al nono riguardanti la
dimostrazione della sussistenza delle ragioni indicate; il decimo concernente la
convertibilità del rapporto in rapporto a tempo indeterminato; l’undicesimo e il
dodicesimo – quest’ultimo anch’esso erroneamente indicato come “XI”- relativi
alle conseguenze economiche della nullità del termine.)
L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello
di Reggio Calabria, la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio
di cassazione, provvederà attenendosi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.

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pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali

La Corte rigetta il terzo motivo, accoglie il quarto e il quinto, assorbiti gli
altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Roma 3 aprile 2014

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