Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1307 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1887-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALELA 89 UNO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PADOVANI,

PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6172/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 6172/14/14 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 171/62/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Alela 89 UNO s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle Entrate e relativa a sanzioni per ritardato pagamento dell’IRAP per l’anno 2005;

che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto sussistenti le condizioni di obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, e che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, costituiscono esimente dall’applicazione di sanzioni; in particolare la Commissione tributaria regionale ha considerato che solo dal 2007, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 3 ottobre 2006 che affermò la compatibilità della disciplina dell’IRAP con l’ordinamento dell’Unione Europea, è andata ad esaurirsi la fase dell’obiettiva incertezza in materia;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che la Alela 89 UNO s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, (Statuto dei diritti del contribuente), e del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che nel caso in esame non sussisterebbero i presupposti per l’esimente di cui alle norme citate in quanto la pendenza di un contenzioso davanti alla Corte di Giustizia Europea sulla compatibilità di un tributo con l’ordinamento comunitario non è di per sè sufficiente ad integrare la situazione di oggettiva incertezza ai fini in esame;

che il ricorso è fondato. Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, richiamato dalla ricorrente prevede che “In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, nonchè dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2, e successive modificazioni.” L’attuale ricorrente ha correttamente dato applicazione a tale specifica disposizione legislativa intesa a scoraggiare l’omissione del pagamento dei versamenti IRAP entro le scadenze ordinarie, e che rende inapplicabile, per le due annualità considerate fra cui quella a cui si riferisce il presente giudizio, la riduzione delle sanzioni illegittimamente applicate dalla Commissione tributaria Regionale;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si adeguerà a quanto sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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