Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1307 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1307 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6853/2014 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
Marino s.r.I., rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Escalar e
Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dei
difensori;
-controricorrenteAvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 59/08/2013, depositata il 20 agosto 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’Il ottobre
2017;
uditi gli avv. Gallusi Sandro per la società e Mario Capolupo per
l’Avvocatura generale dello Stato.

Data pubblicazione: 19/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Rita Sanlorenzo che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
FATTI DI CAUSA
In esito a una verifica fiscale presso la Marino s.r.l. per l’anno

il quale venivano fatte valere le seguenti ragioni di recupero:
-una maggiore Ires e Iva a seguito di accertato induttivo di un
maggior reddito sulla base della percentuale di ricarico rilevata sulla
base delle fatture su un campione di prodotti assunti come i più
significativi delle realtà aziendale;
– una maggiore Ires e Irap a seguito del disconoscimento di costi
ritenuti non inerenti;
– una maggiore Iva derivante da vendite fatte per aliquota del 4°/o
o del 10% in assenza della documentazione attestante il diritto dei
clienti ad acquistare con aliquota agevolata.
Impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
di Reggio Calabria, il ricorso era parzialmente accolto dai giudici
tributari di primo grado limitatamente all’Ires.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto appello, ch’è
stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Calabria
con la sentenza indicata in epigrafe, contro la quale la società ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui
l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.
La società ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli
art. 132, primo comma n. 4, c.p.c. e 62 del d. Igs. n. 546 del 1992
(art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.).
La ragione di nullità è ravvisata nell’apparenza della motivazione.
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2006, l’Agenzia delle entrate ha notificato avviso di accertamento con

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per omissione di
pronuncia sui motivi di appello relativi alla carenza e contraddittorietà
della motivazione dell’avviso di accertamento e al motivo riguardante
la supposta indebita applicazione dell’Iva con aliquota agevolata (art.
360, comma primo, n. 4, c.p.c.).

n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli art. 112 e 324
c.p.c.
In primo grado la Commissione tributaria ha confermato il reddito
dichiarato dalla società, ritenendo non giustificata la ripresa Ires
fondata sulla rettifica induttiva del reddito di impresa.
Nonostante l’ufficio non avesse proposto appello, la Ctr ha
ritenuto corretto il calcolo operato dall’Ufficio sulla base del “ricarico
medio ponderato”.
Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art.360, comma primo,
n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2909 c.c.,
degli art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 39 d.P.R. n. 600 del 1963, 25
del d. Igs. n. 446 del 1997.
La Ctp aveva ritenuto che la rettifica induttiva del reddito non
fosse giustificata da idonee presunzioni, ma ha poi limitato la
pronuncia di annullamento all’Ires.
Al riguardo la contribuente, nel proporre appello, ha rilevato
“l’assurdità, l’irragionevolezza e l’illegittimità della decisione LI
laddove il Giudice di prime cure conferma, da una parte, il reddito
dichiarato dalla Marino s.r.l. ai fini Ires […] e dall’altro conferma la
rettifica operata dall’Ufficio ai fini Irap nonostante il presupposto
impositivo sia lo stesso sia per l’Ires che per l’Irap».
La Ctr, invece di rilevare il giudicato interno formatosi sulla
misura del reddito a seguito della mancata impugnazione del relativo
capo di sentenza da parte dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di
primo grado, anche nella parte in cui ha ritenuto legittimo
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Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo,

l’accertamento in via induttiva di maggiori ricavi ai soli fini della
determinazione dell’Iva e dell’Irap sulla base della più elevata
percentuale di ricarico medio calcolata dall’Ufficio.
2. Il primo motivo è fondato. La motivazione della sentenza, dopo
la enunciazione di apertura con cui la Ctr ritiene “l’appello infondato

riproporre, con parole diverse, la medesima lapidaria enunciazione di
apertura.
Il solo rilievo a cui si possa riconoscere un contenuto concreto è
quello con cui i giudici d’appello esprime la condivisione sul metodo
utilizzato dall’ufficio per accertare induttivamente i maggiori ricavi
(“ricarico medio ponderato”). Peccato però che i giudici di primo
grado, la cui sentenza la Ctr ha immotivatamente condiviso in toto,
su quel punto avevano ritenuto diversamente, negando che la
rettifica induttiva del reddito si fondasse su idonee presunzioni.
3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli
altri motivi.
Si giustifica, in relazione al motivo accolto, la cassazione della
sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria
regionale della Calabria in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;

rinvia

alla

Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma 11 ottobre 2017.

in fatto e in diritto”, contiene altri periodi che non fanno altro che

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