Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13069 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7113-2009 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARDILE

FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPSEMA – ISTITUTO di PREVIDENZA per il SETTORE MARITTIMO in persona

del Commissario Straordinario e Legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBO 3, presso lo studio

dell’avvocato PANSOLLI UGO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13.3.08, depositata il 21/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ugo Pansolli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, notificatagli il 28 gennaio 2009, della Corte di appello di Messina, che ha confermato quella di primo grado. Il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’IPSEMA, per il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente derivante dall’infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS), mentre svolgeva la sua attività lavorativa come marittimo imbarcato a bordo della nave traghetto “(OMISSIS)”.

Il giudice del gravame, nel rigettare l’impugnazione del lavoratore, ha rilevato, prestando adesione al parere espresso nella rinnovata consulenza tecnica di ufficio, coincidente peraltro con quello formulato dall’ausiliare nominato in primo grado, che i postumi al ginocchio sinistro conseguenti all’infortunio, considerata anche la preesistente patologia articolare allo stesso arto, dovevano essere determinati nella misura dell’otto per cento. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato la genericità delle critiche mosse dall’appellante alle risultanze dell’indagine.

L’Istituto intimato ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod, proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79 (T.U.), nonchè vizio di motivazione. Deduce che il giudice di merito, malgrado il condiviso accertamento del consulente di ufficio circa l’incidenza del sinistro su un organismo già colpito da precedente lesione, non ha distinto il grado di invalidità causato dall’evento in questione, e quindi non ha fatto applicazione della formula Gabrielli. Sostiene la contraddittorietà del ragionamento svolto dalla Corte territoriale nell’affermare, da un lato, la genericità delle osservazioni del consulente di parte e, dall’altro lato, che tali osservazioni consentivano di valutare diversamente la situazione di fatto posta dal primo giudice a fondamento della propria decisione; aggiunge la non rispondenza alla realtà processuale della deduzione secondo cui il consulente di ufficio nominato in appello si era limitato a ribadire le conclusioni del primo ausiliare “senza possibilità di attribuire alle doglianze contenute nei motivi di gravame alcuna attendibilità”. Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, egli aveva contestato “in modo estremamente puntiglioso ed analitico” le conclusioni dei consulenti di ufficio, per cui il giudice del gravame aveva dovuto procedere ad una rinnovazione della consulenza svolta dal secondo ausiliare.

Ulteriore doglianza è rivolta contro la statuizione di compensazione delle spese processuali, che il ricorrente sostiene dovere essere poste, invece, a carico dell’Istituto.

Le censure svolte non possono essere accolte.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è rilevato, in ordine alla prima, che il ricorrente a fronte della determinazione dell’inabilità permanente in misura inferiore alla soglia minima indennizzabile, si è limitato ad argomentare sulla inosservanza della distinzione, posta dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79:

in base a tale disposizione la riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da precedente infortunio, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, da calcolarsi in base alla formula Gabrielli. Il ricorrente non ha però contestato la misura dell’inabilità determinata dal giudice nell’otto per cento, con la conseguenza che ferma tale percentuale, non può ritenersi il suo interesse alla specificazione della seconda riduzione, la quale necessariamente inferiore a quella già indicata, non raggiungerebbe il minimo indennizzabile.

In ordine alla seconda censura, nella predetta relazione si è sottolineato che il ricorrente non ha adempiuto alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., da osservare allorchè con il ricorso per cassazione sia dedotto un vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. In tal caso il motivo deve contenere la chiara indicazione dei fatti controversi in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, e non potendo tale indicazione essere desunta dall’esposizione complessiva del motivo. Qui manca del tutto tale indicazione, che sarebbe stata invece tanto più necessaria, in considerazione della molteplicità delle argomentazioni sviluppate concernenti più fatti, e della trattazione, nel medesimo mezzo di annullamento, della censura per violazione di norme di diritto.

Riguardo all’ultimo profilo di censura sul regolamento delle spese, nella relazione si è rilevata la totale mancanza di ragioni della asserita erroneità della statuizione di compensazione adottata dal giudice del merito.

Queste osservazioni sono condivise dal Collegio e non sono contrastate dal ricorrente, il quale non ha replicato alla relazione ritualmente notificatagli.

Il ricorso deve essere perciò rigettato.

Non si deve, infine, provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado fu instaurato nel 1998.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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