Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13069 del 27/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13069 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25907-2011 proposto da:
CARBONETTI

CLAUDIO

CRBCLD56H08H501,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5, presso lo studio
dell’avvocato ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al
ricorso;

po-cagsip

1(5 12,1

Ps-1.

– ricorrente contro

?013
3112

UNIPOL ASSICURAZIONI, nuova denominazione assunta da
U.G.F. SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE
31, presso lo studio dell’avvocato VIZZONE DOMENICO,
che la rappresenta e difende giusa delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 27/05/2013

- controricorrente

avverso la sen/tenza n. 307/2010 del TRIBUNALE di ROMA,
SEZIONE DISTACCATA di OSTIA depositata il 26/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.

GIOVANNI GIACALONE;

(

13) R. G. n. 25907/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1 — La sentenza impugnata (Tribunale di Roma, sede distaccata di Ostia,
non notificata), ha per quanto qui rileva respinto l’appello proposto
dall’odierno ricorrente contro la sentenza emessa dal giudice di pace di

nella classe di merito a lui spettante, non avendo l’allora attore aver mai
commesso alcun sinistro; la consegna di tutti gli attestati di rischio riferiti al
periodo in cui vigeva il rapporto assicurativo tra l’odierno ricorrente e la
Meie Aurora S.p.a. (poi incorporata da Aurora s.p.a.), al fine di verificare la
veridicità degli stessi; la condanna nel merito della Meie alla restituzione di
quanto corrisposto dall’odierno ricorrente a causa dell’aumento
ingiustificato delle classi di merito, nonché la condanna di quest’ultima al
risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa. In particolare il giudice
d’appello ha affermato che il contratto tra le parti non rientrava tra quelli a
classi di rischio (cd. Bonus – malus), di conseguenza tutta l’esposizione
dell’appellante su questa questione si rivelava del tutto forviante e
inconferente.
2 — Ricorre in Cassazione il Carbonetti con due motivi di ricorso; resiste con
controricorso Unipol Assicurazioni S.p.a.
3 — Il ricorrente lamenta: omessa e/o comunque insufficiente illogica e
contraddittoria motivazione, stante l’impossibilità di individuare 1′ iter
logico-giuridico seguito dal tribunale di Roma ai fini della decisione
considerato che nella prima parte della sentenza il giudice ammetterebbe
l’esistenza di errori nella decisione di prime cure, smentendosi nella seconda
parte laddove afferma la non riformabilità della sentenza. Col II motivo di
ricorso il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, in particolare dell’art. 2 1. 39/1977 e degli arti. 3, 4, 5, 6 DPR
45/1981.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio, in quanto manca della
specifica indicazione delle norme di diritto che si assumono violate e della
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione
3

31 a

Roma, che rigettava la domanda attrice volta ad ottenere: la reintegrazione

si assume contraddittoria. Nel caso in esame manca qualsiasi indicazione
idonea a ricondurre il ricorso al paradigma normativo di cui all’art. 360
c.p.c., infatti l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione,
imposto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c. 1
n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per
cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio
ad atti del giudizio di appello, senza la esplicitazione del loro contenuto,

i documenti su cui il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che
potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione
e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano
al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della
decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della
motivazione della relazione impugnata (Cass. n. 11984/2011; n. 1317/2012;
n. 9368/2006; n. 1014/2006)
Il ricorso comunque non coglie la rado decidendi dell’impugnata
sentenza: non viene impugnata l’affermazione secondo cui il contratto non
rientrava tra quelli bonus malus, con conseguente inconferenza delle
affermazioni di parte sul punto.
5. — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio la
dichiarazione d’inammissibilità dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte resistente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
Le spese, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio (v. Cass. n.
10053/2012), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.

4

essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale gli atti processuali e

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1300,00, di cui Euro 1100,00 per
compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.

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