Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13069 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13069 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 26799-2010 proposto da:
GAMBARDELLA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA VINCENZO PICARDI 4,
dell’avvocato CORRADO PASCASIO,

presso lo studio
rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARI con studio in
NAPOLI VIA C. POERIO 89/A (avviso postale ex art.
2015

135) giusta delega a margine;
– ricorrente –

1837

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
intiznato, avverso la sentenza n. 194/2009 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 24/06/2015

di NAPOLI, depositata il 23/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE MARI che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

chiesto raccoglimento;

3

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito della notifica dell’avviso di accertamento n. RE 9010500210 per IVA
relativa all’anno di imposta 2000, Gambardella Gianfranco lo impugnava sostenendone
l’illegittimità in quanto eseguito nonostante il contribuente avesse presentato istanza di
condono ex art.9 L n.289/2002.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 194/08/09,
depositata il 23.09.09 e non notificata, rigettava l’appello, dichiarando il ricorso
originario inammissibile perché tardivo.
Il secondo giudice affermava che dai documenti prodotti dall’Ufficio si evincevano in
modo incontrovertibile gli adempimenti del notificante ai sensi dell’art.140 cpc nei
confronti del contribuente con regolare domicilio fiscale: 1) l’affissione dell’avviso; 2)
il deposito presso la casa comunale e 3) il timbro dell’Ufficio postale, tutti in data
12,05.2006, dovendosi avere riguardo, per valutare il termine iniziale per la
proposizione del ricorso, alla data del compimento di detti adempimenti e non già a
quello della “ricezione” ovvero della “conoscenza” dell’atto da parte del destinatario, di
guisa che il ricorso del contribuente risultava proposto tardivamente. Anche nel merito
respingeva le deduzioni difensive del contribuente.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La
Agenzia delle entrate non ha spiegato difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato su quattro motivi.
2.1. Primo motivo — Nullità della sentenza impugnata per violazione, nonché erronea e
falsa applicazione dell’art.140 cpc (art.360, comma 1 n.3, cpc), per avere la CTR
individuato nella data del 12.05.06 di spedizione, al destinatario dell’atto, dell’avviso di
avvenuto deposito dello stesso nella casa comunale, la data dalla quale decorreva il
termine di giorni sessanta per la sua impugnazione, per modo che il ricorso del
contribuente, notificato all’Agenzia delle entrate in data 12.07.06 era da ritenere
intempestivo e, quindi, inammissibile.
A parere del ricorrente, si deve dare applicazione in ambito tributario all’art.60, ultimo
comma, del DPR n.600/1973, secondo il quale i termini decorrono dalla data in cui
l’atto è ricevuto, per cui nel caso in esame, essendo pervenuto l’avviso di deposito
presso la casa comunale in data 16.05.09, il ricorso — notificato il 12.07.09 — è da
ritenersi tempestivo.
2.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Come questa Corte ha già affermato, ai fini della tempestività dell’impugnazione
dell’avviso di accertamento, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere

R.G.N. 26799/2010
Cons. est. Laura Tricorni

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso con la sentenza
n. 215/34/08, che veniva appellata dal contribuente.

4

individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la
sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del
ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta
giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data
di spedizione della raccomandata (cfr. Cass. n. 14316/2011).

3.1. Secondo motivo — Nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art.2909 cc
perché contraria a precedente giudicato, ancorché intervenuto nel giudizio relativo a
diversa annualità. Sostiene il contribuente che la CTR della Campania con la sentenza
n.43144/07, emessa il 15.03.07 nel giudizio relativo all’anno di imposta 1997, passata in
giudicato a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione
pronunciata con Ordinanza di questa Corte n.18867/2009 del 26.08.09, aveva escluso,
in presenza dell’istanza di definizione agevolata ex art.9 della L n.289/2002 per omessa
presentazione della dichiarazione IVA, che operasse a favore dell’Ufficio la proroga
biennale dei termini di cui all’art.10 della L n.289/2002, e che ciò costituiva giudicato
esterno anche con riferimento all’anno di imposta in esame.
3.2. Terzo motivo — Nullità della sentenza per violazione dell’art.9, comma 10, lett. a)
della L n.289/2002 (art.360, comma 1, n.3, cpc). Sostiene il ricorrente che la
presentazione dell’istanza di condono precludeva nei suoi confronti ogni accertamento
tributario.
3.3. Quarto motivo — Violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del DPR
n.633/1972 (art.360, comma I n.3, cpc), per assenza, in testa al ricorrente, dei
presupposti soggettivi ed oggettivi ai fini IVA, non ravvisabili, secondo la sua
prospettazione, in conseguenza dell’operazione di investimento immobiliare posta in
essere.
3.4. I motivi secondo, terzo e quarto sono proposti in relazione alla seconda parte della
decisione impugnata, che ha esaminato il merito della vicenda.
Premesso che non può riconoscersi valore di autonoma ratto decidendi a tale parte della
decisione, va comunque considerato che soccorre, nel caso, l’applicazione del seguente
principio “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo
di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul
relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per
difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne
contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo
aspetto.” (Cass. SS.UU. n. 24469/2013, cfr. anche Cass. n.8087/2007, n.3834/2007).
Nel caso in esame gli ultimi tre motivi vanno dichiarati assorbiti in ragione
dell’accoglimento del primo motivo, cui consegue la cassazione della decisione
impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame integrale della controversia_
4. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti gli altri motivi e la
sentenza impugnata va cassata. La controversia va rinviata alla CTR della Campania in

R.G.N. 26799/2010
Cons. est. Lauro Tricorni

Nel caso in esame la scelta di computare il dies a quo dalla data di spedizione
dell’avviso di deposito risulta errata e la decisione impugnata va emendata.

•.;

altra composizione per il riesame e le statuizioni anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
la Corte di casgazione,

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 12 maggio 2015.

– accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania per un nuovo esame della controversia
e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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