Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13069 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31644-2019 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato presso la casella PEC

dell’avv. GIORGIO DE SERIIS, che lo rappresenta e difende per

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1369/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.D., cittadino (OMISSIS), ha proposto un ricorso notificato il 18 ottobre 2019, per la cassazione della sentenza n. 1369/2019 emessa dalla Corte d’appello di Ancona e pubblicata in data 24 settembre 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si é dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso é stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il procedimento era stato riassunto innanzi alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza di appello che aveva giudicato l’appello tardivo.

La corte d’appello riteneva poco credibile la vicenda narrata dal ricorrente – il quale avrebbe lasciato il proprio paese perché un giorno, mentre si trovava al mercato, avveniva una sparatoria nel corso della quale rimaneva ferito lo zio, e da ciò sarebbe derivata la sua paura di poter essere ucciso che lo avrebbe spinto ad abbandonare il paese. Verificate fonti giornalistiche dell’epoca, la corte d’appello non trovava traccia della sparatoria, né riteneva plausibile che il giovane abbandonasse lo zio ferito e si desse alla fuga. Riteneva che comunque non fosse stata allegata alcuna circostanza idonea a sostanziare il ragionevole timore di subire un grave danno alla persona in caso di rimpatrio. La Corte d’appello di Ancona confermava dunque il diniego della protezione internazionale, svolgendo anche una disamina della situazione della (OMISSIS).

Diritto

RITENUTO

che:

il ricorrente articola un solo motivo di ricorso, censurando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nel quale censura unitariamente quanto genericamente la decisione impugnata, là dove ha rigettato tutte le ipotesi di protezione richieste, per non aver adeguatamente considerato lo stato di violenza del conflitto armato nonché tutte le non meglio precisate deduzioni del ricorrente.

Il ricorso é del tutto inammissibile per la sua genericità, le censure sono appena abbozzate, non si comprende neppure verso quale o quali parti della pronuncia impugnata esse si dirigono: in effetti, la censura é rivolta contro il risultato dell’esame impugnatorio, non favorevole al ricorrente.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva in questa sede da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione é stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto é gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis e comma 1 quater se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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