Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13068 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 30/06/2020), n.13068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CAVALLARI DARIO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12317-2014 proposto da:

G.F. E G.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, dal quale sono rappresentati e difesi assieme

all’avvocato CARLO AMATO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 1,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONELLO CONIGLIONE E GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/18/13 della CTR di Venezia-Mestre,

depositata l’11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2019 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine per il suo rigetto;

udito l’Avvocato Gabriele Pirocchi, per delega, per il Comune di

Treviso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti hanno impugnato davanti alla CTP di Treviso due avvisi di accertamento concernenti l’ICI 2005 con i quali il Comune di Treviso ha assoggettato ad ICI, quale area edificabile, un terreno di loro proprietà.

La CTP di Treviso, con sentenza n. 109/01/11, ha respinto le opposizioni.

G.F. e G.R. hanno proposto appello.

La CTR di Venezia-Mestre, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 99/18/13, ha respinto l’appello.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Treviso ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Preliminarmente si rileva che la doglianza va riqualificata.

Infatti, dalla lettura del ricorso si evince che, nonostante il riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, i contribuenti hanno contestato il fatto che la CTR abbia omesso di valutare il motivo di appello concernente “la mancata allegazione degli atti citati, carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, l’inosservanza dell’onere probatorio” indicato con la lettera d) alla pagina 1 della sentenza gravata.

Si ricava che il primo motivo va inteso come riferito ad una violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Alla luce di tale riqualificazione, la doglianza è, cómunque, inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare nell’atto di gravame quali fossero gli “atti citati”, in modo da consentire in questa sede una valutazione in ordine alla rilevanza degli stessi con riferimento all’obbligo di motivazione gravante sulla P.A..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 ed 11 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 poichè il giudice di appello non avrebbe considerato che gli avvisi di accertamento in esame erano motivati in maniera carente, non assolvevano all’onere probatorio gravante sull’ente impositore e non contenevano l’indicazione dei requisiti previsti dalla legge per individuare il valore dei terreni interessati dal tributo.

La doglianza in esame coincide nella sostanza con quella precedente e, quindi, deve ritenersi inammissibile per la medesima ragione.

Infatti, i contribuenti non hanno precisato il contenuto dei menzionati avvisi, non permettendo così al giudice di legittimità di valutare in che termini i principi relativi alla ripartizione dell’onere della prova non sarebbero stati rispettati.

Quanto all’omessa enunciazione dei requisiti previsti dalla legge per determinare il valore degli immobili, si rileva che i ricorrenti danno atto nel loro gravame che il Comune di Treviso aveva tenuto conto degli oneri di edificazione delle aree e, contro questa affermazione, essi hanno sollevato delle contestazioni estremamente generiche attinenti al merito della controversia e, pertanto, non valutabili dalla Corte di cassazione (doglianze che, peraltro, neppure risulta siano state dettagliatamente proposte all’attenzione della CTR).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b) e c) e art. 9 poichè la CTR avrebbe errato nel negare ai ricorrenti l’esenzione dall’ICI prevista dalla vigente normativa per i fondi posseduti da coltivatori diretti, dovendosi tenere conto che la relativa qualifica va attribuita in relazione alla prevalenza del tempo dedicato all’attività agricola.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di ICI, il trattamento agevolato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro prevalente fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto al contribuente che, pur lavorando il fondo come coltivatore diretto, sia proprietario di numerosi immobili condotti in locazione, il cui reddito complessivo sia superiore a quello derivante dal fondo (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).

Nella specie, il giudice del merito ha accertato proprio la prevalenza dei redditi da locazione di immobili su quelli derivanti dall’agricoltura.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 472 del 1997, artt. 7,12,16 e 17 perchè la CTR avrebbe omesso di considerare che gli avvisi di accertamento non erano motivati in ordine alle sanzioni inflitte, non avrebbe tenuto conto che la sanzione più equa da infliggere sarebbe stata quella per infedele dichiarazione o per omesso versamento e non avrebbe valutato che la P.A. non aveva applicato l’istituto della continuazione.

La doglianza concernente la motivazione dei citati avvisi deve considerarsi assorbita dal rigetto del primo motivo di impugnazione.

Il profilo relativo all’individuazione della sanzione più equa da infliggere, invece, è inammissibile, non risultando che sia stato sollevato in grado di appello.

Infine, la contestazione che investe la continuazione non merita accoglimento.

Peraltro, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., occorre correggere la motivazione della decisione di appello, venendo in rilievo una pronuncia il cui dispositivo è conforme a diritto.

Infatti, la CTR ha rilevato che “Per quanto riguarda le sanzioni, poichè ogni esercizio costituisce il tacito rinnovo della situazione precedente (Cassazione n. 8849/2010), esse vanno versate per intero per ogni anno di imposta perchè per ogni anno è stata reiterata la violazione”.

Questa considerazione, peraltro, deve essere precisata, poichè il fatto che l’omessa dichiarazione ICI vada sanzionata per ogni anno in cui si verifica non comporta automaticamente l’inapplicabilità dell’istituto della continuazione.

Innanzitutto, si sottolinea che, in mancanza di ogni precisazione ad opera dei ricorrenti, si ritiene che essi abbiano domandato l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che si occupa delle violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 5 e 6 (nella versione che qui interessa):

“5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione”.

La giurisprudenza ha affermato che in tema di sanzioni amministrative tributarie, le previsioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, secondo cui, quando violazioni della medesima indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la continuazione e la stessa viene interrotta dalla contestazione (il testo del citato art. 12 applicabile nella specie, come modificato dal D.Lgs. n. 203 del 1998, art. 2, contiene il termine “constatazione” in luogo di quello “contestazione”, ma questa circostanza non ha conseguenze pratiche nel caso de quo) opera anche in caso di violazioni della stessa disposizione in materia di ICI poste in essere in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all’anno solare, con la conseguenza che, quando le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive (Cass., Sez. 5, n. 16051 del 7 luglio 2010).

Conferma l’invocabilità della continuazione in materia la più recente giurisprudenza, per la quale, in tema di ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12, comma 5 (Cass., Sez. 5, n. 13391 del 30 giugno 2016).

Pertanto, deve ritenersi che, in generale, la continuazione possa trovare spazio con riguardo all’ICI e che, in presenza di più violazioni della stessa indole reiterate negli anni (come l’omessa dichiarazione), si applichi il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5.

Nella specie, il ricorso è, però, infondato, perchè oggetto del contendere è esclusivamente la violazione concernente l’annualità 2005 mentre, presupposto minimo per l’operare della continuazione (in un caso come quello de quo) è l’esistenza di una pluralità di infrazioni reiteratesi per diversi periodi di imposta.

I medesimi contribuenti hanno affermato, in effetti, che altri avvisi erano stati notificati in precedenza per identica inosservanza, ma ciò non assume rilievo, derivandone semplicemente che la dedotta continuazione era stata, con riferimento a tali avvisi, interrotta, ai sensi del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 6 con la conseguenza che le precedenti contestazioni non potevano essere collegate, ai fini che qui interessano, all’omissione che era stata accertata per il 2005.

5. Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite al Comune di Treviso, che liquida in complessivi Euro 2.935,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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