Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13068 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5986-2009 proposto da:

V.O., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA

106, presso lo studio dell’avvocato IZZO CARLO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1052/2 008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

del 23/10/08, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giudizio instaurato da V.O. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’economia e delle finanze per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sin dalla data della revoca della prestazione, la Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata il 4 dicembre 2008, in riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda.

La Corte territoriale, ribadita la legittimazione passiva del Ministero appellante in ordine all’azione proposta dall’assistibile, ha però ritenuto l’insussistenza del requisito sanitario, essendo del novantatre per cento l’invalidità complessiva accertata in base alla condivisa determinazione fatta dal consulente tecnico di ufficio, all’esito della indagine rinnovata in appello.

Per la cassazione della sentenza la V. ha proposto ricorso con un motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 e premesso che nel dispositivo della decisione di primo grado era stata disposta la condanna soltanto dell’INPS al pagamento della prestazione, senza che vi fosse alcun riferimento alla questione della legittimazione passiva del Ministero dell’economia e finanze, addebita al giudice del gravame di non avere rilevato la mancanza di interesse ad impugnare di detta Amministrazione, la quale non era soccombente e non avrebbe potuto avere alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del gravame.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è osservato che, a norma della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 5, “nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo”. E trattandosi di controversia iniziata dopo la entrata in vigore della detta legge e relativa ad un provvedimento di revoca, esattamente la sentenza impugnata ha ribadito la legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze (così denominato attualmente il Ministero del tesoro).

Nè a nulla rileva che il giudice del merito aveva disposto soltanto la condanna dell’INPS, essendo il Ministero parte nel processo, come tale legittimato all’impugnazione. Si è in proposito osservato come nelle controversie in cui si discute del diritto alla prestazione di assistenza che sia stata revocata, il disposto della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 5, nel riconoscere la legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, ha finito per derogare al principio generale della corrispondenza tra titolare del diritto e soggetto abilitato a farlo valere, introducendo una forma di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ. dell’obbligato sostanziale che continua a rimanere l’INPS alla stregua del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, comma 1, (cfr. Cass. 20 febbraio 2006 n. 3595).

Il Collegio condivide queste osservazioni, rispetto alle quali, del resto, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione, per cui il ricorso deve essere rigettato.

Non si deve, infine, provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado fu instaurato nel 2001.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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