Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13068 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35212-2019 proposto da:

O.D.E., rappresentato e difeso dall’avv.to FLAVIO

GRANDE (flaviogrande.pec.ordineavvocatitorino.it), giusta procura in

calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria

civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1879/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.D.E., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. Censura, al riguardo, la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto l’inattendibilità della narrazione, confermando il giudizio del tribunale: assume che, in tal modo, i giudici d’appello si erano discostati dai principi predicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 con particolare riferimento ad una valutazione non complessiva dei fatti narrati.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: assume che il rigetto della domanda si poneva in contrasto con il dettato normativo della norma richiamata in quanto non era stato considerato il basso livello di protezione che il paese di origine gli garantiva. Lamenta che la Corte aveva erroneamente escluso che sussistesse un fondato motivo di persecuzione, in quanto una parte del paese di origine era immune da episodi generalizzati di violenza; e si duole del contrasto di tale interpretazione con quanto predicato dalla direttiva comunitaria 2004/83/CE che imponeva di riferire il giudizio di pericolosità all’intero paese di provenienza e non a singole zone o regioni di esso.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Deve premettersi che le censure non contengono alcun riferimento alle corrispondenti doglianze spiegate nel grado d’appello ed esse, pertanto, difettano di specificità, in ragione del consolidato principio affermato da Cass. n. 4741/2005 e ribadito da Cass. Sez. Un. 7074/2017.

4. Più specificamente, poi:

a. il primo motivo, oltre ad essere parzialmente erroneo – nella parte in cui si assume che i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) – e) postulano una valutazione alternativa e non cumulativa di essi, in quanto la giurisprudenza, condivisa dal collegio, ha affermato l’esatto contrario (cfr. Cass. 7546/2020; Cass. 22527/2020) – non tiene conto del fatto che la Corte ha reso, in punto di credibilità del racconto, una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, in quanto ha evidenziato in modo logico e dettagliato le contraddizioni palesi di esso (evidenziando che quello reso dinanzi alla Commissione Territoriale era differente da quello rappresentato in sede giudiziaria) ed il contrasto anche con le fonti informative aggiornate sul paese di origine, specificamente indicate (report Easo 2017: cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).

b. Il secondo motivo risulta meramente assertivo e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha sottolineato, sulla base delle fonti ufficiali aggiornate, espressamente richiamate, che nella regione di provenienza indicata dallo stesso ricorrente non ricorrevano né violenza indiscriminata né una situazione di conflitto armato: al riguardo vale solo la pena di rilevare che la vastissima estensione dello stato di origine, impone che l’accertamento sia incentrato sulla regione di provenienza al fine di acquisire informazioni attendibili rispetto al caso concreto (cfr. Cass. 18540/2019; Cass. 13088/2019; e, a contrario, Cass. 19252/2020).

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui é tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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