Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13068 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13068 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15417-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo STUDIO LEGALE
2014
1030

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BRUNI FRANCO;

Data pubblicazione: 10/06/2014

- intimato –

e sul ricorso 18809-2008 proposto da:
BRUNI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio degli
avvocati PALUMBO FRANCESCO, ABATE ADRIANO che lo

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo STUDIO LEGALE
GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 226/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/06/2007 R.G.N. 411/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato IASONNA STEFANIA per delega VESCI
GERARDO;
udito l’Avvocato PALUMBO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 9 ottobre 1995 e notificato il 9 novembre 1995,
Bruni Franco adiva il Pretore di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo
di aver lavorato alle dipendenze dell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato (poi
Ente Ferrovie dello Stato, ed infine F.S. S.p.A.), sulla base di convenzioni stipulate
con essa resistente, aventi ad oggetto l’esecuzione del servizio di accudienza degli
impianti di riscaldamento dei fabbricati di proprietà F.S., siti in Bologna, svolto dal
ricorrente sin dalla data del 12 novembre 1975. Chiedeva, pertanto, la declaratoria

condanna della

della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dalla data anzidetta, con
società convenuta alla corresponsione in suo favore della

complessiva somma di lire 46.701.057, oltre accessori, a titolo di differenze
retributive e lavoro straordinario.
Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda proposta dal
Bruni e chiedendone il rigetto, in particolare, deducendo che il rapporto intercorso tra
le parti fosse da qualificarsi come rapporto di lavoro autonomo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti, escussione di un
testimone ed espletamento di C.T.U. contabile volta ad accertare le differenze
retributive spettanti al ricorrente.
Con sentenza n. 2262, resa in data 8 maggio 1998-12 febbraio 1999, il Pretore
di Roma, Giudice del Lavoro, condannava la società convenuta a corrispondere al
ricorrente la complessiva somma di lire 72.244.620, oltre interessi e rivalutazione.
2. Avverso la citata sentenza, la società FF.SS. S.p.A. interponeva appello.
Dal canto suo, il Bruni Franco interponeva autonomo appello, limitatamente
al punto concernente il quantum debeatur.
Con sentenza non definitiva, recante il n. 1425/01, depositata il 27 agosto
2001, la Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando, in parziale
accoglimento dell’appello proposto dalla F.S. S.p.A., rigettava la domanda proposta
da Bruni Franco relativamente al lavoro straordinario, disponendo la prosecuzione
del giudizio per la determinazione del quantum e l’esame dell’appello proposto dal
Bruni.
Avverso la suddetta decisione non definitiva, alla udienza del 30 gennaio
2003 veniva dalla difesa di quest’ultimo tempestivamente formulata riserva di ricorso
per cassazione, ex art. 361 c.p.c.
In prosieguo di giudizio veniva espletata CTU contabile volta ad accertare le
differenze retributive spettanti al Bruni Franco.
1″.

15417_ 08 r.g.n.

3

ud. 25 marzo 2014
*)/

Con sentenza definitiva n. 226 del 11.01 – 04.06.2007. la Corte di appello di
Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando. condannava la F.S. S.p.A. al
pagamento in favore di Bruni Franco della ulteriore somma di E 41.346,26.
3. Avverso tale ultima sentenza, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già F.S.
S.p.A.) propone ricorso per motivi di legittimità.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto ricorso incidentale
cui ha resistito la società con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale della società è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 2935, 2948, 2946 c.c.. Lamenta che la sentenza impugnata
non ha tenuto conto dell’intervenuta prescrizione del credito retributivo del
dipendente per il periodo ulteriormente risalente oltre i cinque anni dalla notifica del
ricorso introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
26 della legge n. 1236 del 1959 nonché degli artt. 2094 e 2222 c.c.. Lamenta
l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte d’appello nel
ritenere il carattere subordinato del rapporto intercorso tra le parti, rapporto che
invece aveva natura autonoma.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione
omessa, insufficiente e contraddittoria quanto al ritenuto carattere subordinato del
rapporto.
2. Con il ricorso incidentale il lavoratore lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 342, 346, 434 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che in ordine alle differenze retributive
afferenti le prestazioni di lavoro straordinario non fosse stata fornita alcuna prova.
3. Vanno riuniti i giudizi promossi con ricorso principale con il ricorso
incidentale avendo essi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale è infondato.
Innanzi tutto il secondo motivo del ricorso, che riguarda la questione della
subordinazione affrontata e risolta dalla sentenza non definitiva in conformità con
quella di primo grado, è inammissibile. Il motivo di ricorso attacca in realtà la
sentenza definitiva e non già quella non definitiva che ha accertato la natura
subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
15417_ 08 r.g.n.

4

ud. 25 marzo 2014

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Le censure quindi in quanto rivolte verso una sentenza che non è stata
impugnata (quella non definitiva) sono inammissibili.
5. Infondati sono poi il primo ed il terzo motivo del ricorso che possono
essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la decorrenza del
termine di prescrizione. Correttamente la corte d’appello ha fatto riferimento al
carattere formalmente autonomo che di per sé esclude la stabilità del rapporto e
pertanto comporta che non decorre il termine di prescrizione dei crediti retributivi.

affermato che in tema di espletamento dei servizi cosiddetti di «accudienza» o,
comunque, di «minima importanza» di cui all’art. 26 1. 30 dicembre 1959 n. 1236, il
carattere autonomo o subordinato del rapporto deve essere accertato sulla base della
concreta attuazione del contratto stipulato fra le parti, con la conseguenza che deve
ritenersi la natura subordinata ove risulti che queste ultime abbiano introdotto, sia in
sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, elementi
incompatibili con la normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa
disciplinato. In applicazione del principio questa Corte ha affermato che la
decorrenza della prescrizione in corso di rapporto va accertata con riguardo al
concreto atteggiarsi del medesimo, anche avendo riguardo alla situazione psicologica
in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione di esso.
Inoltre la sentenza impugnata fa anche riferimento ad atti di interruzione della
prescrizione senza che sul punto ci sia una specifica censura della società ricorrente.
6. Neppure può essere accolta la censura espressa nel ricorso incidentale
perché mira a una diversa ulteriore valutazione delle risultanze di causa e soprattutto
della prova testimoniale che la corte d’appello ha apprezzato essere insufficiente a
fornire la prova del lavoro straordinario asseritamente svolto dal ricorrente
incidentale.
7. Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati.
Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione tra le parti le spese
di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2014
Il Consigliere

Il Presidente

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19271) ha

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