Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13067 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2722-2009 proposto da:

G.L. titolare della Ditta omonima, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo Studio dell’avvocato DE

DOMINICIS TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALLAGRASSA

CARLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale, Direttore della

Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO

GIANDOMENICO, PIGNATARO ADRIANA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA (già Soget SpA – Servizio della riscossione dei

Tributi della Provincia di Chieti);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1521/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 13.12.07, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.L., titolare dell’omonima ditta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 5 febbraio 2008 della Corte di appello di L’Aquila, confermativa di quella del Tribunale di Chieti, che aveva rigettato l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della somma di Euro 573,01 pretesa dall’INAIL in relazione ad omissioni contributive concernenti la dipendente P.L., per il periodo 1 gennaio/27 luglio 1999, ed accertate con verbale dell’8 ottobre 1999, secondo la specificazione fatta dal ricorrente nel presente ricorso.

La Corte territoriale ha disatteso l’impugnazione del G. osservando quanto segue. Non sussisteva l’eccepita carenza di motivazione, poichè l’appellante era stato messo in grado di individuare le ragioni del credito, in effetti esattamente intese dallo stesso, come era risultato dall’opposizione proposta; nessuna rilevanza poteva essere poi attribuita al giudicato richiamato dall’appellante nella controversia intercorsa fra lui e la P., riferendosi tale decisione non alla qualificazione giuridica del rapporto, ma alla invalidità della transazione stipulata nella vertenza insorta a seguito della richiesta della lavoratrice di regolarizzazione del rapporto di lavoro e di pagamento di differenze retributive; inammissibile era la prova testimoniale, in quanto dedotta soltanto in appello.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Per il ricorso, proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si sono ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ. ed è stata perciò redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c., art. 414 c.p.c., n. 5, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto, malgrado le specifiche contestazioni del ricorrente, l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato soltanto in base ai verbali dell’INPS e dell’INAIL, non tenendo conto del consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui detti verbali costituiscono piena prova solo dei fatti che i pubblici ufficiali attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati dagli stessi compiuti, e non anche per le altre circostanze riferite nel rapporto, che, come tutto il resto del materiale probatorio là richiamato, deve essere sottoposto al vaglio del giudice.

Il successivo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 112, 416 e 420 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. Assume l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’affermare che la prova testimoniale era stata articolata dal G. soltanto in appello, poichè nel verbale di causa del 24 giugno 2003 egli, ancorchè l’INAIL non avesse fornito alcuna dimostrazione del fondamento della propria pretesa creditoria e non avesse formulato mezzi istruttori tendenti a provare il rapporto di lavoro subordinato della lavoratrice P., aveva richiamato i capitoli della prova testimoniale nel giudizio intercorso con la stessa.

Il terzo motivo denuncia, sempre oltre a vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2 convertito con modifiche dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 nonchè ancora una volta degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Addebita al giudice del gravame di non avere esaminato la questione della nullità della cartella esattoriale derivante dal difetto di motivazione in precedenza sollevato dal ricorrente, il quale aveva dedotto come dalla cartella e dai relativi allegati non era dato conoscere le ragioni del credito ed aveva pure lamentato l’inesistenza del titolo esecutivo che avesse consentito all’Istituto di imporre il pagamento dei contributi con la loro iscrizione a ruolo.

Come è stato osservato nella relazione ex art. 380 bis. cod. proc. civ., tutti e tre i motivi, i quali presentano la enunciazione del corrispondente quesito di diritto e la indicazione del fatto controverso per il vizio di motivazione, appaiono manifestamente infondati.

Si è rilevato: quanto al primo, che se ai fini probatori la fede privilegiata dei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro è limitata ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (giurisprudenza consolidata, v. fra le tante Cass. 6 giugno 2008 n. 15073, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3525); così appunto si è verificato nella specie, per la valutazione compiuta dal giudice del merito circa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso con la P.;

quanto al secondo motivo, parte del ricorrente non ha adempiuto all’onere di specificazione delle circostanze dedotte nei capitoli della prova di cui è stata lamentata la mancata ammissione, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 17 maggio 2006 n. 11501);

quanto al terzo mezzo di annullamento, che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’iscrizione nel ruolo esattoriale, ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2 sulla base di uno dei titoli esecutivi previsti dal quinto comma di detto articolo, non richiede la previa notificazione del titolo esecutivo (Cass. 18 giugno 2004 n. 11426); mentre riguardo all’altro profilo di censura concernente il vizio di motivazione della cartella, il ricorrente non ha trascritto, o comunque specificato, il contenuto della cartella, anche qui come esige il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il Collegio condivide queste osservazioni, rispetto alle quali, del resto, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione, per cui il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 800,00 (ottocento/00) per onorari; nulla per le spese processuali nei confronti di Equitalia Pragma.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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