Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13067 del 23/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13067
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14041-2011 proposto da:
TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
SERICA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO
BOLOGNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
VITTORIO PETRINO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 21/05/2010 R.G.N. 683/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale avvocato
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 21.5.10 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di rigetto n. 335/08 del Tribunale della stessa sede, condannava Trenitalia S.p.A. a pagare al dipendente M.M. – avente la qualifica di tecnico di manovra e condotta – l’indennità di traghettamento (prevista dal CCNL) maturata dal novembre 2001 all’agosto 2003, quantificata in Euro 2.018,56 oltre accessori.
Per la cassazione della sentenza ricorre Trenitalia S.p.A. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’intimato resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha ritenuto non provato il pagamento dell’indennità di traghettamento nonostante che la c.t.u.
espletata in primo grado ne avesse dimostrato il versamento avvenuto – cosi come asserito dalla società – mediante utilizzo in busta paga, anche se Improprio, del codice 47 voce “premio evitate anomalie di esercizio”: in proposito – prosegue la ricorrente – la Corte territoriale ha motivato la propria decisione con esclusivo riferimento all’indennità di fessurizzazione, rispetto alla quale nessuna delle parti aveva svolto la benchè minima deduzione.
Con il secondo motivo ci si duole di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente – appunto –
nella riferibilità all’indennità di traghettamento del codice e della voce di cui sopra, con cui (seppur impropriamente, giacchè l’esatta imputazione sarebbe dovuta essere compenso servizio PdM –
cod. 35″) l’emolumento oggetto del contendere era stato corrisposto in busta paga.
2- I due motivi di doglianza, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, vanno disattesi perchè concernenti accertamenti di merito, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
Nè si ravvisa contraddittorietà alcuna nella parte in cui la gravata pronuncia ha parlato dell’indennità di fessurizzazione, che figura anch’essa negli statini paga: in realtà la Corte territoriale ne parla al solo fine di escludere che, pur presentando il medesimo importo unitario dell’indennità di traghettamento (cioè Euro 5,16), possa essere confusa con quest’ultima.
Quanto all’ipotesi che l’emolumento per cui è causa sia stato comunque corrisposta (come sostenuto dalla ricorrente), sia pure sotto un’imputazione erronea per codice di riferimento, deve osservarsi che si tratta di apprezzamento di fatto delle risultanze documentali cui la sentenza impugnata ha proceduto in maniera coerente e logica, rilevando il difetto di prova del pagamento eccepito.
Da ultimo, non basta a segnalare un vizio di motivazione il mero rilievo del diverso avviso del c.t.u. affidato in prime cure, della cui relazione il ricorso non riporta nemmeno uno stralcio.
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15 % di spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016