Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13067 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 15/06/2011), n.13067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

UNICRED ITALIANO SPA, in qualità di incorporante della “Cassa di

Risparmio di Trento e Rovereto spa”, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 23/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ESCALAR, in delega Avvocato

SALVINI, che ha chiesto il rigetto e deposita note di replica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1992, in ottemperanza alla normativa sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, era effettuato lo scorporo dall’originario ente Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto della società per azioni Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. L’ente conferente assumeva la denominazione di” Fondazione Cassa d Risparmio di Trento e Rovereto.”.

Nel 2000 la società conferitaria Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto retrocedeva alla Fondazione alcuni immobili, non utilizzati quali beni strumentali.

Sul corrispettivo pattuito veniva applicata e versata l’IVA, con espressa riserva di ripetizione in applicazione dei benefici di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 16 e 17.

Nel 2002 Unicredito Italiano s.p.a., che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, presentava istanza di rimborso dell’IVA versata, in forza del regime fiscale invocato, che escludeva la applicazione di tale imposta. Impugnava quindi il silenzio-rifiuto opposto dalla Amministrazione Finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento. La Agenzia delle Entrate si costituiva rilevando in opposizione che in esecuzione della decisione della Commissione della Comunità Europea dell’11-12-2001. relativa al regime di aiuti di stato ravvisato nella normativa italiana in favore delle banche di cui alla L. 23-12-1998, n. 461, era entrato il vigore il D.L. 15 aprile 2002, n. 63, art. 5 convertito nella L. 15 giugno 2002, n. 212, che aveva sospeso i benefici in questione, successivamente confermato dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, art. 1 che aveva inoltre imposto alle banche il versamento di un importo corrispondente alle agevolazioni già ottenute, oltre interessi. La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava la contribuente e la Commissione di primo grado, con sentenza n. 63/05, in data 28-10-2005, depositata il 23-12-2005, accoglieva l’appello, sul rilievo che la fondazione , parte del contratto di retrocessione, non era assimilabile ad una impresa commerciale per cui il beneficio di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999,art. 16 e non costituiva aiuto di stato.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e La Agenzia delle Entrate, con quattro motivi. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Trento della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24 e 57 sostenendo che la contribuente con memoria illustrativa depositata in primo grado con la quale si indicava la Fondazione quale beneficiaria finale della agevolazione aveva inammissibilmente operato una “mutatio libelli”, pur non avendo formulato domande a favore di quest’ultima, e che pertanto l’appello era (inammissibile nella parte in cui ribadiva tale assunto riferito alla Fondazione, senza chiedere alcuna pronuncia a favore di quest’ultima. Con il secondo motivo assume violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 1 in relazione agli artt. 81 e 112 c.p.c., ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Commissione avrebbe pronunciato in ordine alla posizione giuridica di un soggetto (la Fondazione) estraneo al processo, e ciò comportava violazione del principio di cui all’art. 81 cit., secondo cui nessuno può fare valere in processo in nome proprio un diritto altrui. Sotto diverso profilo sostiene che la Commissione aveva accolto la domanda di rimborso della Banca sul presupposto che tale diritto spettasse alla Fondazione, senza che esistesse un titolo legittimante la sostituzione processuale e senza avere motivato in proposito.

Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1999, artt. 2, 12, 14 e 16 e 17 ed omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Espone che le Fondazioni avevano diritto al regime agevolativo non in via generale, ma solo in quanto operassero in settori di esclusiva rilevanza sociale: sul punto, sostiene che la ricorrente, cui tale onere competeva, nulla aveva provato.

Con il quarto motivo sostiene violazione del D.L. n. 63 del 2002, art. 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 212 del 1992 e del D.L. n. 282 del 2002, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 2003, nonchè del D.Lgs. n. 153 del 1999, artt. 1416 e 17.

Rammenta che il beneficio era stato ritenuto dagli organi comunitari costituente aiuto di stato a favore della Banche e che il legislatore nazionale, con la normativa del 2002. aveva dapprima sospeso la operatività della agevolazione e quindi l’aveva soppressa, imponendo alle banche di versare quanto non corrisposto in relazione alla agevolazioni godute in precedenza; con la conseguenza che il rifiuto di rimborso della imposta era legittimo.

La contribuente in controricorso sostiene la inammissibilità e la infondatezza delle argomentazioni di controparte.

I primi due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Questi risultano palesemente infondati.

Occorre premettere che la Corte ha affermato con giurisprudenza consolidata (v. Cass. 6419 del 2003, 12719 del 2004, 12146 del 2009) in ordine ai rapporti che si instaurano in materia di IVA tra il cedente, il cessionario e la Amministrazione finanziaria, la autonomia dei rapporti stessi e la non interferenza reciproca delle azioni che i diversi soggetti sono legittimati ad esercitare in virtù dei diritti da questi derivanti.

Ne consegue che il cedente, attuale ricorrente, ha titolo per richiedere il rimborso di imposta ove ritenga che il rapporto dedotto sia esente da IVA, a prescindere dalla posizione assunta dal cessionario e dal versamento o meno da parte sua della imposta versata a seguito di rivalsa.

Ciò non toglie che, ove si assuma che la sottoposizione ad imposta del rapporto (nella specie retrocessione di immobili non strumentali da una banca alla corrispondente Fondazione, già ente conferente) dipenda dalla natura commerciale o meno di uno dei contraenti, l’altra parte è certamente legittimata a sostenere tale tesi non già in nome o nell’interesse dell’altro contraente, ma in nome e nell’interesse proprio, quale asserito presupposto del richiesto rimborso.

Nella specie, in cui è incontestato che la contribuente cedente non ha svolto alcuna domanda a favore del cessionario ed in nome di costui, non sussiste nè domanda nuova nè violazione del principio di cui all’art. 81 c.p.c. trattandosi unicamente di argomentazioni a sostegno della originaria domanda, nè il Giudice di appello è incorso in extrapetizione, accogliendo il gravame in forza della considerazione che la ritenuta natura non commerciale della Fondazione escludesse la ipotesi di aiuto di stato con conseguente compatibilità del beneficio con le prescrizioni comunitarie.

L’assunto è tuttavia infondato nel merito e ciò conduce all’accoglimento del terzo e del quarto motivo, pure da esaminarsi congiuntamente. Occorre considerare che la istanza di rimborso si fonda sulla applicabilità del regime di esenzione dall’IVA alla operazione di retrocessione in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 17 maggio 1999, art. 16, commi3 e 17. Senonchè è assodato che il legislatore nazionale, dapprima con il D.L. n. 63 del 2002, art. 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 212 del 2002 sospendeva il beneficio in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell’11 dicembre 2001, relativa al regime degli aiuti di stato che l’Italia aveva reso disponibile in favore delle Banche “in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie della Unione Europea” e quindi con la L. n. 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n. 212, aveva confermato la predetta sospensione ed imposto alle banche che avessero già usufruito delle agevolazioni di versare il corrispettivo oltre interessi.

Ne consegue che, in assenza di disposizioni modificative dei predetti provvedimenti normativi, il diritto alla agevolazione era sospeso e pertanto per ciò solo la istanza di rimborso non poteva essere accolta. Di seguito, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia in data 15-12-2005, che ha respinto i ricorsi di cui sopra avverso la decisione della Commissione del 2001, concludendo che la disciplina di agevolazione per il sistema bancario, di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 461, e D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, con esplicito riferimento all’art. 16, costituisce aiuto di stato in violazione dell’art. 87 del Trattato.

Occorre premettere che dalla esposizione delle premesse di fatto di cui ai punti 9 e 10 della sentenza, si ricava 1) che la disposizione in oggetto costituiva un punto qualificante della disciplina dello stato italiano a favore delle banche (il punto 9, comma 2 cita espressamente “la neutralità fiscale per le operazioni di retrocessione all’ente conferente dei beni e cespiti non indispensabili alla realizzazione dell’oggetto sociale già conferiti alle società bancarie in base alla L. n. 218 del 1990 (art. 16, n. 3)” nonchè 2) che tale disposizione rientrava tra quelle censurate dalla Commissione nella decisione impugnata del 2001 (vedi punti 10 e 17).

In tale sentenza, da cui si ricava altresì che l’ipotesi oggi considerata, ovvero la retrocessione di beni non strumentali dalla banche alle Fondazioni era stata fatta oggetto di espressa doglianza da parte dello stato italiano ( v. punti 33, 40 ed 84 della sentenza) i giudici comunitari ritengono che il sistema bancario si giovi del regime di agevolazioni, in quanto “interventi i quali in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di una impresa .. senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti” e ” può costituire un aiuto di stato un provvedimento che accordi a determinate imprese una riduzione di imposta o un rinvio del pagamento della imposta normalmente dovuta”.

In particolare osservano che ” non rileva, inoltre, al fine del riconoscimento del regime di aiuti, che tale disciplina giovi anche a beneficiare enti che non siano imprese”.

Conclude in via tassativa ed onnicomprensiva , con formulazione cioè che comprende in modo inequivoco anche la ipotesi di cui si tratta, in questi termini (punti 91 e 92 della sentenza):

“nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione (…) al fine di verificare se detto regime presenti elementi di aiuto.

Nella fattispecie, è pacifico che il congegno fiscale esaminato favorisca le imprese bancarie. La circostanza che eventualmente giovi anche a beneficiari che non siano imprese, non rimette in discussione tale constatazione, sufficiente ai fini dell’applicazione dell’art. 87 n. 1 CE ad un regime di aiuti”.

Nel dispositivo, la Corte europea respinge il ricorso dello stato Italiano, avverso la decisione della Commissione, senza eccezione alcuna.

Il principio enunciato nella citata sentenza è immediatamente applicabile nel sistema giuridico italiano, a causa della ritenuta supremazia del diritto comunitario su quello nazionale.

Ne deriva che la comunicazione prodotta dalla parte alla odierna udienza, proveniente da un funzionario della Commissione Europea, secondo cui la esenzione dall’IVA per la operazione di retrocessione non costituiva per la banca un aiuto di stato ai sensi della decisione della Commissione del 2001, essendo ad esclusivo vantaggio della Fondazione, costituisce un mero opinamento di un organo amministrativo e risulta testualmente contraddetta dal citato provvedimento giurisdizionale, per cui, a parte la controvertibilità nel merito dell’assunto (essendo chiaro che, se un rapporto è esente da IVA, ne traggono vantaggio sia il cedente che il cessionario, i cui rapporti con il Fisco sono autonomi, come dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra menzionata) questo è irrilevante ai fini del decidere.

Deve quindi concludersi che il diritto alla esenzione dall’Iva del rapporto in oggetto rimane definitivamente escluso, ed è irrilevante che la controparte nel rapporto sia o meno, una impresa commerciale.

Con ciò perde rilievo la questione della qualificazione della Fondazione in detto senso, e del relativo onere di prova.

Ne consegue che l’assunto della Commissione di secondo grado è errato sul piano del diritto ed inconferente rispetto al tema della decisione. La sentenza deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso della società contribuente.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, laddove quelle della fase di merito devono essere compensate, per le incertezze giurisprudenziali all’epoca esistenti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese. Respinge i primi due motivi del ricorso della Agenzia, accoglie il terzo ed il quarto. Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della società contribuente. Condanna la società alla rifusione al favore della Agenzia delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa quella dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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