Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13067 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35151-2019 proposto da:

F.B., rappresentato e difesa dall’avv.to Valentina Matti, e

Mirko Bilione, (avv.valentinamatti.pec.it) e

(mirkobillone.ordineavvocatibopec.it), giusta procura speciale

allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria

civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2839/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.B., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta limitatamente al rigetto della domanda di protezione umanitaria pronunciata dal Tribunale, Sezione Specializzata Immigrazione, dinanzi al quale aveva chiesto il riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con la medesima rubrica formulata per entrambe le censure proposte, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione di legge, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Deduce, al riguardo:

a. la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 35bis e 35 che aveva previsto che solo le controversie in materia di protezione sussidiaria e quelle con le quali si domandava il riconoscimento dello stato di rifugiato erano regolate dal c.d. “nuovo rito” che prevedeva un unico grado di merito trattato dinanzi alle Sezioni Specializzate del Tribunale. In ragione di ciò dovevano ritenersi escluse da tale innovazione le domande che avevano per oggetto la protezione umanitaria, per le quali ancora applicabile il vecchio rito – doveva ritenersi ammissibile anche il grado d’appello (primo motivo).

b. la violazione degli obblighi nazionali ed internazionali secondo i quali, contrariamente alla decisione assunta, doveva essere riconosciuta in suo favore la protezione umanitaria, vista l’integrazione raggiunta nel paese ospitante e la sua pregressa vulnerabilità (secondo motivo).

2. Il primo motivo é inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., ed assorbe il secondo.

2.1. Infatti, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha avuto modo di chiarire che:

a. nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4 convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a) conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino.(Cass. 16458/2019);

b. anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), la proposizione, con un unico ricorso dell’azione finalizzata ad ottenere la protezione internazionale (“status di rifugiato” e protezione sussidiaria) e di quella volta al riconoscimento della protezione umanitaria comporta la trattazione unitaria di tutte le domande da parte della sezione specializzata del tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in ragione della profonda connessione, soggettiva e oggettiva, esistente tra le domande, oltre che della prevalenza della composizione collegiale su quella monocratica, sancita dall’art. 281 nonies c.p.c. ed in attuazione del principio della ragionevole durata del processo. (Cass. 13575/2020).

2.2. Da ciò deriva che, avendo il ricorrente congiuntamente azionato nella vigenza della L. n. 46 del 2017 le domande per le varie forme di protezione internazionale e per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vis actrattiva del nuovo rito opera indissolubilmente anche sulla unicità del grado di giudizio valendo il principio secondo il quale quando il ricorrente, per sua scelta, abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis egli non può poi dolersi delle conseguenze di tale scelta, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” (cfr. in termini anche Cass. 2120/2020).

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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