Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13067 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13067 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

-CASSONE DOMENICO
-PLUTINO SERAFINA, quale erede di PLUTINO ANTONINO
elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo
studio dell’Avv. ANTONINO PELLICANO’

(fax n. 06/64520927

e pec

avvantoninopellicano@pec.giuffre.it ), che li rappresenta e difende per procura
in calce al ricorso
.Ricorrente
CONTRO

MINISTERO DELL’INTERNO,

in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (fax

J 02-t

Data pubblicazione: 10/06/2014

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06/96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso i cui uffici
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ope legis
Resistente
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria

dell’anno 2004.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.03.2014
dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ANTONINO PELLICANO’ per i ricorrenti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 244 del 2011, in
parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale della stessa
città n. 737 del 2003, ha condannato il Ministero dell’Interno, in relazione a
prestazioni assistenziali, al pagamento a favore di DOMENICO CASSONE e
c/-txs)Jt_
di SERAFINA PLUTINO, nella sua qualità quest’ultim -Kdi Antonino Plutino,
della somma spettante a titolo di rivalutazione monetaria da calcolare sul
primo rateo dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della
domanda amministrativa (1° giugno 1987 per il Cassone e 1° novembre
1987 per la Plutino) e sui ratei successivi, tardivamente corrisposti, dalla
data di ciascuno di essi e fino all’effettivo soddisfacimento (3 luglio 1991
per il Cassone e 17 ottobre 1989 per la Plutino), oltre gli interessi legali
sugli importi così ottenuti dal deposito della domanda giudiziaria al

n. 244/2011 dell’8.02.2011/27.09.2011 nella causa iscritta al n. 226 R.G.

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soddisfo. Il tutto con compensazione delle spese del grado di appello.
La Corte territoriale, con riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 196
del 1993, ha assoggettato i crediti assistenziali in questione allo stesso
regime dei crediti di lavoro ex art. 429 CPC, ritenendo che agli appellanti

li Cassone e la Plutino ricorrono per cassazione affidandosi a quattro
motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.
3. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione
dell’art. 429 CPC, erroneità manifesta, difetto assoluto di motivazione,
sostenendo che il giudice di appello non ha fatto buongoverno della
richiamata norma di legge, per avere fatto decorrere gli interessi legali dalla
domanda giudiziale e non già dal sorgere del diritto alla rivalutazione
monetaria sui ratei della pensione di invalidità civile ex legge n. 118 del
1971.
Il motivo è fondato.
Al riguardo va precisato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 196
del 1993, con riferimento ai crediti relativi a prestazioni di assistenza
obbligatoria divenute esigibili prima dell’entrata in vigore dell’art. 16,
comma 6, della legge n. 412 del 1991, come il caso di specie, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 CPC nella parte in cui non prevede,
quando il giudice, in caso di inadempimento pronuncia sentenza di
condanna al pagamento di somme di denaro, il medesimo trattamento dei
crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi
legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la

spettassero la rivalutazione monetario l e gli interessi nel modo già detto.

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diminuzione di valore del suo credito.
Orbene la Corte di merito ha preso atto di tale arresto costituzionale,
provvedendo a riconoscere, come già detto, sulle prestazioni in questione la
rivalutazione monetaria e gliinteressi legali, per questi ultimi fissando la

correttamente applicato l’art. 429, terzo comma, come rivisitato dal giudice
delle leggi.
Invero tale norma nella sua rinnovata veste è stata interpretata da questa
Corte di legittimità nel senso che con riferimento ai crediti in questione,
maturati prima della legge n. 412 del 1991 e di quella n. 724 del 1994, che
introdussero il divieto per tali crediti del cumulo tra interessi e rivalutazione,
gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con
scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del
soddisfacimento da parte del creditore (cfr Cass. n. 23532 del 2013; Cass.
SU n. 38 del 29 gennaio 2001).
Questa stessa Corte ha ritenuto che l’anzidetta interpretazione trovasse la
sua ragion d’essere nel fatto che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429
CPC, mediante il meccanismo della indicizzazione del credito, tende ad
annullare, al pari del “maggior danno” di cui all’art. 1224 Cod. Civ., la
perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno
emergente), mentre gli interessi liquidano-in misura forfetaria e senza
bisognOdi prova-il mancato vantaggio della liquidità (lucro cessante) e che,
dall’altro lato, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario,
né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito
superiore a quello che vitt, via matura per effetto della svalutazione

decorrenza dalla domanda giudiziale, ma in questo modo non ha

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monetaria (Cfr Cass. cit. SU n. 38 del 2001).
Questo Collegio, nel condividere il richiamato indirizzo, tiene a sottolineare
anche che nell’ottica così delineata gli interessi legali, nel regime
applicabile ratione temporis prima della legge n. 412 del 1991, sono da

essenziali di una prestazione unitaria (cfr Cass. n. 13213 del 2008). Il che
rende ancor più fragile l’assunto del giudice di appello circa la decorrenza
degli interessi legali, nelle prestazioni assistenziali tardivamente erogate,
dalla domanda giudiziale.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 CPC
in relazione alla statuizione sugli interessi anatocistici ex art. 1283 Cod.
Civ„ nonché vizio di motivazione, lamentando l’omessa liquidazione di tali
interessi, nella ricorrenza dei loro presupposti.
Con il terzo e quarto motivo i ricorrenti contestano la sentenza impugnata
in relazione alla regolamentazione e riliquidazione delle spese di giudizio di
primo grado e del grado di appello.
Tali motivi, in conseguenza dell’accoglimento delle censure contenute nel
primo motivo, possono ritenersi assorbiti.
5. In conclusione il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli
altri, e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo
accolto con rinvio alla Corte di Appello di Messina, che procederà

hai,

riesame della causa, conformandosi al principio di diritto precedenza
evidenziato circa la liquidazione degli interessi legali dal sorgere della
maturazione della rivalutazione monetaria e non dalla domanda giudiziale.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

inquadrare non come “accessori” di tali crediti, ma come componenti

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PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi,
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma addì 25 marzo 2014

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