Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1976-2009 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1648/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

29/11/07, depositata il 14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14 gennaio 2008 la Corte di appello di Palermo ha confermato, così rigettando l’impugnazione proposta da C.R., la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda, avanzata da costei nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’economia e delle finanze, per il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, in precedenza revocatole.

Il giudice del gravame è pervenuto a questa conclusione, avendo rilevato la mancata dimostrazione dello stato di incollocazione al lavoro, nella specie da intendersi, per il superamento da parte dell’assistitale del sessantesimo anno di età, come stato di effettiva disoccupazione. Il medesimo giudice ha aggiunto che tale requisito per il periodo successivo al 2003 non poteva essere desunto neppure dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la mancanza di redditi per il periodo 2002/2003, e che successivamente al 2003 – nel novembre di tale anno l’assegno non era stato confermato – non era stato provato il requisito reddituale.

Per la cassazione della sentenza la C. ha proposto ricorso, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

Per il ricorso, proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si sono ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ. ed è stata perciò redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

La ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la C. deduce che la prestazione le era stata revocata per la insussistenza del requisito sanitario e addebita alla Corte di merito di non avere spiegato le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri istruttori di ufficio in ordine alla verifica dei requisiti dell’incollocazione al lavoro e del reddito, richiesti per la prestazione in esame, considerata la loro esistenza nel precedente triennio, l’assenza di qualsiasi modifica circa la situazione reddituale per il periodo successivo all’agosto 2003 e la carenza di qualsiasi obbiezione da parte del Ministero dell’economia circa il reddito della C. per gli anni successivi al 2003.

Il ricorso deve essere accolto.

Questa Corte, con la sentenza n. 1839 del 26 gennaio 2009, ha affermato che “In caso di revoca del beneficio assistenziale per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, ove l’assistito deduca la non conformità alla situazione di fatto, immutata dopo l’originario riconoscimento, l’ambito della lite, in difetto di contestazione in ordine alla mancanza sopravvenuta di altri requisiti, è circoscritto ai fatti dedotti in giudizio dalle parti e, quindi, alla sola sussistenza del requisito sanitario, con esclusione, per la parte, dell’onere di allegare e provare la permanenza degli altri requisiti e, per il giudice, del potere di procedere ad accertamenti di ufficio su materia non controversa”.

Facendo applicazione di tale indirizzo, che è condiviso dal Collegio, era preclusa al giudice di merito l’indagine sulla sussistenza degli altri requisiti della prestazione, per i quali non era stata mossa, da quel che emerge dalla pronuncia qui criticata, alcuna specifica contestazione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, che nel procedere al riesame della controversia si atterrà al suesposto principio di diritto.

Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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