Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 24/06/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13066 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 18810-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso 1’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2015
1804
RAUDINO SANDRO SEBASTIANO;
– intimato avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
28/05/2009;
di
n.
186/2009
della
CATANIA, depositata il
Data pubblicazione: 24/06/2015
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
18810-10
Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
Recupero credito
d’imposta — art. 8
I. n. 3881)0 — art.
621. n. 289-02 —
mancata
trasmissione
modello CVS –
cassazione, articolato in unico mezzo, avverso la sentenza
con la quale la commissione tributaria regionale della
Sicilia ha confermato la decisione di primo grado, di
per investimenti in aree svantaggiate effettuati
nell’ambito della l. n. 388 del 2000.
Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione
I. – L’amministrazione deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 62 della 1. n. 289 del 2002,
affermando che l’omesso invio del modello cd. CVS nel
termine di legge doveva comportare la decadenza del
beneficio fiscale.
Il motivo è fondato.
L’impugnata sentenza ha confermato l’annullamento
dell’avviso di recupero del credito d’imposta praticamente
sostenendo che la mancata trasmissione del cd. modello CVS
non costituisce causa di decadenza dal diritto di credito,
posto che tale diritto è subordinato a investimenti
effettuati da imprese che operano in aree svantaggiate e
ha lo scopo di favorirne lo sviluppo economico. La
normativa richiamata sarebbe in contrasto con lo statuto
del contribuente, che vieta (art. 3) di prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
annullamento di un avviso di recupero di credito d’imposta
della loro entrata in vigore. L’obbligo di trasmettere il
modello citato non avrebbe poi alcuna rilevanza nel
rapporto tributario, atteso che il modello citato sarebbe
stato istituito a soli fini statistici.
II. – La tesi della commissione tributaria si pone in
contrasto con l’orientamento di questa corte,
pacificamente attestato sul principio secondo cui il
contribuente ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8
1. 23 dicembre 2000 n. 388, dei contributi, concessi sotto
forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate del paese, decade da
tale beneficio ove abbia omesso di presentare [come
previsto dall’art. 62 comma l lett. e) 1. 27 dicembre 2002
n. 289], nel termine del 28 febbraio 2003, la
comunicazione avente a oggetto le informazioni sul
contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cd.
“modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto
dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo,
altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio
del contributo fosse subordinato alla realizzazione
dell’investimento, e non anche all’invio della
comunicazione telematica (v. per tutte Sez. 5^ n. 3578-09;
n. 16442-09; n. 19127-10). Non rileva, dunque che il
contribuente abbia già beneficiato del credito e lo abbia
utilizzato, né la circostanza che il provvedimento del
direttore dell’agenzia delle entrate che ha approvato il
modello di comunicazione sia stato emesso in data tale da
non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla
2
predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto
dall’art. 3 coma 2 1. 27 luglio 2000 n. 212 (e v. infatti
Sez. 5^ n. 13432-12 e poi Sez. 6^-5 n. 19692-12; n. 223213)
III. – I mentovati principi vanno in questa sede
idonee a superarli.
L’impugnata sentenza va dunque cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto (poiché dalla
stessa sentenza risulta che la società aveva mancato di
trasmettere all’amministrazione il citato modello colk le
informazioni richieste), può la corte decidere la causa
anche nel merito, rigettando l’originario ricorso contro
l’avviso di recupero del credito d’imposta.
L’anteriorità
della
sentenza
d’appello
al
consolidamento della giurisprudenza della corte nel senso
sopra esposto induce, per giusti motivi,
compensazione integrale delle spese processuali.
ribaditi non essendo state prospettate concrete ragioni
all amposmocemmum
IL
2 4• 6111. 21115
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e decidendo nel merito rigetta l’impugnazione
della parte contribuente contro l’avviso di recupero del
credito d’imposta; compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di co siglio della