Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 15/06/2011), n.13066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARTINI SRL in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso lei sentenza n. 225/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 25/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARONCELLI, in delega Avvocato

VOGLINO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Martini s.r.l. propone ricorso per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 225/39/05, in data 23-2-2005, depositata il 25 marzo 2005, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso un cartella esattoriale concernente recupero di IVA per l’anno 1976, perchè non afferente vizi propri della cartella in presenza di un valido titolo esecutivo, costituito da sentenza passata in giudicato. La Agenzia delle entrate deposita controricorso. La società deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento di primo grado e delle sentenze pronunciate sul merito della controversia per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 79 e 12 nonchè carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Espone che nel giudizio di primo grado, iniziato nella vigenza dell’abrogato D.P.R. n. 636 del 1972, senza che il contribuente fosse munito di difesa tecnica, all’epoca non richiesta, era proseguito successivamente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 546 del 1992, che imponeva tale requisito per le cause, come la presente, di valore superiore a L. 5.000.000 (nella specie, attuali Euro 2500,00) e si era concluso con sentenza, senza che la Commissione avesse concesso termine alla contribuente per munirsi di difensore; che tale vizio, comportante violazione del principio del contraddittorio, era stato dedotto in appello: che la Commissione di appello aveva rigettato il motivo, sul rilievo che, all’atto del deposito del ricorso di primo grado (21-11-1991) non era prevista difesa tecnica nè “era pensabile che una società difesa e rappresentata dall’Amministratore unico per giunta con un giudizio sviluppatosi in camera di consiglio mancasse dei normali supporti difensivi”.

Sostiene quindi la erroneità della statuizione e della motivazione del tutto inconferente con il tema trattato.

Con i successivi cinque mezzi di impugnazione censura la sentenza sotto il profilo del merito.

La Agenzia delle Entrate concorda sulla fondatezza del primo motivo e contesta in via subordinata gli altri mezzi di impugnazione. Il primo motivo è fondato.

Va infatti rilevato che il giudice di primo grado non poteva pronunciare sentenza senza previa fissazione di un termine alla ricorrente perchè si munisse della necessaria assistenza tecnica, richiesta dalla normativa sopravvenuta.

Invero il tema della necessità di assistenza tecnica del contribuente nel giudizio tributario, per le controversie di valore superiore a L. cinque milioni, è stato risolto da Corte Cost.

189/2000, attraverso una interpretazione adeguatrice del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 e art. 18, comma 3 e 4, nel senso che l’inammissibilità del ricorso consegue solo a seguito dell’ordine ineseguito, nei termini fissati dal Presidente della commissione o della sezione, di munirsi di assistenza tecnica tramite il conferimento dell’incarico ad un professionista abilitato. L’orientamento è stato successivamente ribadito da Corte Cost. 158/2003 ed infine, in sede di superamento di contrasto, da Cass. SS.UU. 22601/2004 che ha precisato come nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a cinque milioni di lire è tenuto a disporre che l’attore parte privata che sta in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine. Lettura questa ritenuta l’unica conforme a Costituzione per non rinvenirsi interpretazioni alternative che assicurino l’effettività della tutela del diritto fondamentale di difesa nel processo ed adeguata tutela contro gli atti della P.A. (da ultimo Cass. 620/06; Cass. 13028/07; Cass. 21459/09). La decisione della CTR , che da atto sia della mancanza di difesa tecnica della contribuente in primo grado dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992,sia della proposizione di specifico motivo di appello sul puntoci palesa quindi del tutto erronea.

Il motivo deve quindi essere accolto e, vertendosi in tema di violazione del principio del contraddittorio, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., n. 3 devono essere cassate sia la sentenza di appello che quella di primo grado, e la causa rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina per la costituzione di rituale difesa tecnica. I successivi motivi di ricorso sono assorbiti.

Sussistono giusti motivi in relazione alla natura del vizio lamentato per la compensazione tra le parti della spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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