Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35147-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDRO PRATICO’,

giusta procura speciale in atti,

(alessandropartico.pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente

domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.S. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di svolgere il lavoro di taglialegna e che era stato arrestato con la falsa accusa di esercizio di attività illegale per acquirenti cinesi, accusa seguita da arresto senza processo. Per tale motivo era evaso e successivamente fuggito.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonché la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU per non aver applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo e per aver omesso di esperire l’istruttoria richiesta dalla legge nell’esame delle domande di protezione internazionale.

1.1. Lamenta altresì che la Corte d’appello non aveva valutato compiutamente la sua situazione personale.

1.2. Deduce anche il vizio di motivazione per omessa motivazione o motivazione apparente, ovvero per inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4 nonché il travisamento dei fatti.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, degli art. 8 e art. 32, comma 3 nonché dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonché gli artt. 2 e 10 Cost., dell’art. 8CEDU per avere la Corte d’appello di Bologna motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria la domanda di protezione umanitaria.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di specificità (cfr. Cass. n. 4741/2005 e Cass. Sez. Un. 7074/2017).

3.1. Quanto al primo, incentrato sulla violazione del paradigma interpretativo della credibilità, si osserva che la censura é generica e non conducente a fronte di una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale con la quale la Corte territoriale ha mostrato di osservare i principi della norma che si assume violata: sono state infatti indicate espressamente le contraddizioni rilevate ed il racconto, é stato valutato in modo complessivo e non atomistico (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

3.2. La critica peraltro maschera una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31456/2019).

4. Quanto al secondo, riguardante l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla protezione sussidiaria, si osserva che la censura é inammissibile per mancanza di decisività, in ragione del fatto che la dichiarata inattendibilità del racconto ridonda sulla valutazione delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non lasciando spazio alla fondatezza di altre critiche.

4.1. In relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) poi, la doglianza non é conducente visto che alle fonti informative indicate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata) non ne vengono contrapposte altre, idonee a giungere ad una diversa decisione della controversia.

5. Infine, in relazione alla protezione umanitaria la censura si appunta soltanto sulla valutazione formulata in ordine alla integrazione del ricorrente in ordine alla quale la Corte si é espressa rilevando l’assenza di ogni utile allegazione: a fronte di ciò, il ricorrente ha del tutto omesso di riportare il motivo proposto – con ciò rendendo la censura priva di autosufficienza e di decisività.

6. In conclusione, il ricorso é inammissibile.

7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui é tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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