Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13066 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13066 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

DE GIORGIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintino
Sella n. 41, preso lo studio dell’Avv. MARGHERITA VALENTINI,
rappresentato e difeso dall’Avv. GIOVANNI DEL VECCHIO del foro di
Taranto in virtù di procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
GALEONE PIETRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 4,
preaaa IQ atudio dell’Avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, EappmRantaiD dne&e.

dall’Avv. ROCCO SUMA del toro di Taranto come da procura in calce al
:044-tri corso
v

1030

Data pubblicazione: 10/06/2014

2

Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Corto di Appello di Lecce= Sezione
omaccata di Taranto n_ 245/2010 del 9.06 2010/11.02.2011 nella eauaa
iscritta ai n. 247 R.G. dell’anno 2007.

dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ROCCO SUMMA per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 131 del 2006, previo
accertamento dell’esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine, nel
periodo dal 1989 al 1994, condannava PIETRO GALEONE al pagamento, a
titolo di differenze retributive, a favore di ROSARIO DE GIORGIO della
somma di € 10.000.00 per la sua attività di bagnino svolta presso una
piscina gestita dal Galeone.
Tale decisione, appellata dal Galeone, è stata riformata dalla Corte di
Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto con sentenza n. 245 del
2010, che, disattesa in via preliminare l’eccezione e di inammissibilità
dell’appello formulata dalla difesa del De Giorgio, ha rigettato la domanda
del lavoratore, ritenendo che nella specie non fosse configurabile un
rapporto di lavoro subordinato, non essendo stata fornita la prova
dell’esistenza di poteri direttivi del datore di lavoro. Il tutto con
compensazione delle spese del doppio grado.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.03.2014

,

3

La Corte territoriale, con riguardo

all’eccezione di inammissibilità

dell’appello, ha osservato che l’impugnazione del Galeone, proposta entro il
termine di un anno, era stata notificata invero non al procuratore costituito
nel giudizio di primo grado (Avv. La Rocca), ma ad altro difensore (Avv.
Giovanni Del Vecchio), rilevando però che nello stesso giudizio di primo

avverso la quale il suddetto De Giorgio aveva già proposto appello con
ricorso depositato il 5 aprile 2007 ad iniziativa dell’Avv. Del Vecchio. Tale
impugnazione era stata notificata anche al Galeone, che si era costituito in
quel giudizio. Ne conseguiva pertanto che nella controversia in esame
correttamente poteva considerarsi notificato l’appello del Galeone presso
l’Avv. Del Vecchio.
Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto, come già detto, sulla base delle
risultanze istruttorie, che il De Giorgio non avesse dato la prova della
subordinazione con il Galeone.
Il De Giorgio ricorre per cassazione con due motivi.
Il Galeone resiste con controricorso.
3. Con il primo motivo

il ricorrente lamenta inesistenza della notifica

dell’impugnazione o quantomeno della nullità insanabile dell’impugnazione
del Galeone, violazione degli artt. 324, 327, 330 CPC, violazione dell’art.
435-2° comma CPC, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza
impugnata.
..

Il motivo è privo di pregio e va disatteso in tutti gli esposti profili.
Sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di rituale notifica
del relativo atto, formulata dalla difesa del De Giorgio, la sentenza

/1

grado era stata emessa anche un’altra sentenza- la n. 490 del 1999-

1. I

4

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4

impugnata si è pronunciata ponendo in rilievo, come già detto, che la
notifica avvenuta pressso l’Avv. Del Vecchio (e non già presso l’Avv. La
Rocca) poteva tutt’alpiù considerarsi affetta da nullità, che doveva reputarsi
sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito della

effettuata con l’Avv. Del Vecchio. Questi invero, in relazione ad altro
procedimento relativo a prestazioni previdenziali- nella sua qualità di
difensore del De Giorgio-, aveva notificato al Galeone atto di appello sia
avverso la sentenza non definitiva n. 140 del 1999 (che aveva stabilito
l’estromissione dell’INAIL) sia avverso la sentenza definitiva n. 131 del
2006. La stessa Corte territoriale ha aggiunto che il difensore del De
Giorgio, pur formulando in sede di appello, l’anzidetta eccezione, aveva
richiesto la riunione dei due procedimenti: circostanza quest’ultima
indicativa della connessione tra i due giudizi e della conoscenza dei
difensori ( e quindi anche dell’Avv. Del Vecchio destinatario dell’atto) della
materia del contendere.
Neppure la censura relativa alla violazione dell’art. 435- 2’comma- CPC
coglie nel segno, atteso che la stessa, oltre ad essere tardiva, è comunque
infondata, giacché il termine di dieci giorni- fissato dalla richiamata normaha carattere ordinatorio e non perentorio,la cui inosservanza non produce
alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte (cfr Cass. SU n. 20604 del
2010; Cass. n. 26489 del 2011).
Non è ammissibile, infine, l’ulteriore censura riguardante la notificazione,
non effettuata alla parte personalmente ex art. 330- ultimo comma.- CPC,
dell’atto di appello oltre l’anno dal deposito della sentenza di primo grado,

costituzione dell’intimato e stante il collegamento del luogo in cui era stata

5

in quanto il De Giorgio, in violazione del principio di autosufficienza, non ha
allegato né riportato nel ricorso i contenuto dei documenti attestanti il
deposito dell’appello del Galeone e la notifica del relativo ricorso,
impedendo a questo giudice di legittimità di verificarne la decisività ai fini
della decisione della questione.

fatto controverso e decisivo, sostenendo che in modo erroneo il giudice di
appello ha negato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo
univoche le risultanza probatorie riguardanti il permanente inserimento di
esso ricorrente nella struttura balneare e le prestazioni di bagnino rese
dallo stesso.
Il motivo è inammissibile, perché tenta un rivisitazione del materiale
probatorio (in particolare dichiarazioni testimoniali), peraltro non riportato
né trascritto, non consentita in sede di legittimità per essere l’iter
argomentativo della decisione della Corte territoriale corretto sul versante
logico e per avere fatto esatta applicazione dei principi relativi all’onere
della prova e al discrimine tra lavoro autonomo e subordinato.
5. In conclusione il ricorso è destituito d fondamento e va rigettato.
Ricorrono giustificate ragioni, tenuto contro della natura e delle vicende
processuali della fattispecie, per compensare le spese del presente
giudizio.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma addì 25 marzo 2014

Il Consigliere rel. estensore

Il Presidente

4. Con il secondo motivo il De Giorgio deduce vizio di motivazione circa un

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