Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13065 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13065
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15631/2012 R.G. proposto da:
F.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Vescuso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via
Savoia n. 33, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Todi;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 208/3/11 depositata il 16 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
– In relazione ad avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Todi per ICI annualità 2002, F.P. ricorre per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello comunale e riconosciuto la pretesa tributaria.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 per aver il giudice d’appello dichiarato frazionabile il tributo con riguardo alla natura edificatoria attribuita al fondo del contribuente dal nuovo PRG adottato nel corso del 2002.
Il secondo motivo è fondato; la regola generale determina l’imponibile ICI coi dati al primo gennaio dell’anno di imposizione (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5), il frazionamento del tributo essendo previsto in casi eccezionali, come per le variazioni di possesso (art. 10) o l’edificazione in corso d’anno (art. 2), casi tra i quali non compare il mutamento del suolo da agricolo a edificatorio (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2901).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31 riguardo all’omessa comunicazione dell’attribuzione di edificabilità; il terzo motivo (erroneamente indicato come “4^”) denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 riguardo all’eccessività del valore attribuito; il quarto motivo (indicato come “5^”) denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3 riguardo all’applicazione retroattiva della delibera comunale sui valori di riferimento; il quinto motivo (indicato come “6^”) denuncia vizio di motivazione, riguardo alla determinazione del valore fondiario e spettanza degli interessi moratori.
I motivi primo, terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall’accoglimento del secondo.
– La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso nel secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017