Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13065 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12833/2010 proposto da:

INFOTEL SYSTEM S.R.L., (già denominata INFOTEL S.R.L. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO LINATI 75, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO D’AIUTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORETO D’AIUTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 352/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/08/2009 r.g.n. 470/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per 1 inammissibilità’ o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.A. ei confronti della Infotel Group s.r.l., condannava la società al pagamento della somma Euro 52.905,64 a titolo di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 27 marzo 1999 al 20 gennaio 2002, nonchè al T.F.R. ed all’indennità di preavviso, oltre accessori di legge.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d Appello della stessa sede che, all’esito dell’espletamento di ulteriore attività istruttoria, condannava la Infotel System s.r.l. –

intervenuta in giudizio all’esito della trasformazione della Infotel Group s.r.l. – della somma complessiva di Euro 24.764,00, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Infotel System s.r.l. sostenuto da quattro motivi. S.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che essa ricorrente avendo iniziato la propria attività solo in data 7 febbraio 2000 come desumibile dall’atto costitutivo regolarmente depositato.

La censura va disattesa ove si consideri che, al di là della mancata riproduzione dell’atto costitutivo della società, in violazione del principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, nessuna questione di legittimazione a contraddire risulta sollevata dalla ricorrente in sede di gravame nè affrontata dalla Corte distrettuale, che ha invece dato atto della intervenuta trasformazione della Infotel Group s.r.l. in Infotel System.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (vedi ex allis, Cass. 30/05/2008 n. 14468 cui afide Cass. 10/5/10 n. 11284 Cass. 27/6/11 n. 14177) la “legitimado ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

In tale prospettiva, l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte e non può, quindi, essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass. 15/09/2008 n. 23670).

Nello specifico, per quanto innanzi detto, detta questione, attinente alla situazione giuridica sostanziale passiva, non risulta sia stata ritualmente formulata nel giudizio di merito, onde non può essere esaminata nella presente sede.

Con il secondo, terzo e quarto mezzo di impugnazione si deduce falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonchè dell’art. 36 Cost. e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Si lamenta, in sintesi, una non corretta applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. metalmeccanica della piccola e media industria, essendo stata riconosciuta al lavoratore una categoria (la sesta) non corrispondente alle mansioni svolte ed ai titoli posseduti.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio per plurime concorrenti ragioni.

Deve in primo luogo rilevarsi che le doglianze, prospettate sotto la specie della violazione di legge, sono inammissibili, dal momento che la parte ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale si ponga in violazione delle norme indicate.

Ed invero il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate (nella specie, peraltro, neanche indicate), ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni Intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” neanche individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme violate, e non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, (cfr. Cass. 9/3/2015 n. 4943, Cass., 26/6/2013, n. 16038; Cass., 8/3/2007, n. 5353).

Va poi, aggiunto che le censure formulate attengono alla interpretazione delle disposizioni pattizie di natura collettiva applicabili alla fattispecie, che non risultano prodotte in atti.

Si impone, dunque, l’evidenza dell’inadempimento da parte ricorrente, dell’onere su di essa gravante ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto dell’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo dr conseguire una decisione di merita in tempi ragionevoli –

anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’Impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass. 7/7/2014 n. 15937, Cass. S.U. 7/11/2013 n. 25038). In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento ovvero di una disposizione contrattuale collettiva da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento.

Nello specifico, pur essendo alcune disposizioni contrattuali trascritte nel loro contenuto, non risultano integrate da alcuna indicazione circa l’avvenuta produzione del testo integrale del contratto collettivo e la sede in cui quel, documento sia rinvenibile.

In definitiva il ricorso, per le considerazioni sinora svolte, non merita accoglimento.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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