Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13065 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 15/06/2011), n.13065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

COOP. EDEN SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2 003 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 23/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate impugnano, con un unico motivo, la sentenza n. 9/23/03 della commissione tributaria regionale della Sicilia del 9.1.2003, con cui veniva rigettato l’appello proposto dalla seconda avverso la decisione di primo grado, che aveva annullato l’avviso di rettifica per Iva ed accessori relativamente al 1994 nei confronti della società Coop. Eden srl., oggi “Eden Scarl”.

La contribuente non sì è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dall’1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 21(?), e art. 19, commi 1 e 3 giacchè la CTR non considerava che la detraibilità dell’imposta poteva essere invocata se essa si fosse riferita ad operazioni strettamente connesse all’attività d’impresa in un congruo periodo, e non invece dopo tredici anni dal preteso pagamento. La società era inattiva, e la costruzione della casa-albergo ancora allo stato grezzo. Inoltre l’intimata doveva fornire la prova che tutto ciò non fosse imputabile ad essa, e che avesse svolto attività non fruente di esanzione.

Il motivo è fondato. La CTR osservava che gli acquisti effettuati dalla cooperativa non si riferivano ad operazioni esenti nel 1995, nè potevano essere correlati a quelle che sarebbero state svolte successivamente, sicchè la detrazione andava riconosciuta. L’assunto non è esatto, dal momento che in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 ed in conformità all’art. 17 della 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea), immediatamente applicabile nell’ordinamento interno già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all’oggetto dell’impresa, essendo necessario altresì che esse siano, a loro volta, assoggettabili all’IVA (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 10136 del 30/04/2009; Sent. n. 18222 del 2007).

Inoltre va rilevato che in tale materia, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 nella formulazione vigente nell’anno 1995, nell’escludere la detrazione dell’IVA dovuta, assolta o addebitata a titolo di rivalsa sull’acquisto di beni e servizi finalizzati alla prestazione di servizi esenti, si riferisce alle operazioni realizzate nello stesso anno d’imposta; non anche a quelle che l’imprenditore potrebbe (o dovrebbe, in conformità all’oggetto sociale) porre in essere in annualità d’imposta successive, come semmai sarebbe stato nella specie, in cui quella casa albergo era ancora solo un fabbricato grezzo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11117 del 07/05/2008, n. 1125 del 1999). Inoltre va rilevato che nella vigenza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 3, nella formulazione conseguente alla modificazione introdotta con il D.P.R. n. 687 del 1974, che escludeva la detrazione dell’IVA relativa a beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1 non spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente alla detrazione dell’imposta, provare che i beni e i servizi cui ineriscono le imposte assolte sono stati destinati ad operazioni esenti, ma al contribuente dimostrare che i medesimi sono stati invece in effetti destinati allo svolgimento di operazioni soggette ad imposta. Perciò ne consegue che alla Coop. Eden non spetta il rimborso richiesto, non avendo provato che il fornitore non aveva potuto detrarre l’IVA sull’acquisto dei medesimi beni, per essere a sua volta gestore di attività esente (V. pure Cass. Sez. U Sentenza n. 10, 30/04/2009;

Sent. n. 2762 del 14/03/1998).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata senza rinvio – posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2 – e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di rettifica per il credito d’imposta.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione per quelle relative al rapporto tra il Ministero e la contribuente, mentre per il resto esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate complessivamente per il primo grado in Euro 1.300,00 (milletrecento/00), di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari; per il secondo in Euro 1.600,00 (milleseicento/00), di cui Euro 650,00 per diritti ed Euro 950,00 per onorari, e per il presente in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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