Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13065 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34890-2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avv.to DAVIDE ASCARI,

(davide.ascari.ordineavvmodena.it) elettivamente domiciliato presso

la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3098/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito in quanto rispetto ad una vicenda privata, legata anche all’assassinio del padre, non aveva trovato tutela nel sistema giudiziario del paese di origine.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 3 e art. 27 anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

b. con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lettera B e C;

c. con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

2. Tutte le censure sono inammissibili.

2.1. Quanto alla prima, con la quale viene contestata la negativa valutazione della credibilità del racconto, si osserva che la motivazione sulla specifica questione è al disopra della sufficienza costituzionale, in quanto vengono analiticamente analizzate le contraddizioni della vicenda narrata che è stata, comunque, apprezzata nel suo complesso. La censura, pertanto, chiede una rivalutazione di merito delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018; Cass. 31456/2019).

2.2. Quanto alla seconda, si osserva che, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) la censura non è conducente in ragione del fatto che la attendibilità del racconto, rilevante in relazione alla misura invocata, è stata esclusa con statuizione ormai definitiva; quanto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per la quale la denegata credibilità della narrazione assume un rilievo marginale, si osserva che la censura è del tutto generica in quanto non delinea affatto la sussistenza di un conflitto armato ma si limita ad osservare che “dai report più aggiornati (che il ricorrente non indica specificamente)” “la condizione del paese non può dirsi normalizzata” (cfr. 16a pag, primo cpv): la doglianza, pertanto è del tutto generica e non è idonea a contraddire la decisione della Corte territoriale sulla specifica questione.

2.3. Quanto alla terza, ugualmente, la critica investe il merito della decisione, visto che la Corte territoriale ha articolato un giudizio di comparazione con motivazione costituzionalmente sufficiente e nessuna specifica censura è stata prospettata in relazione agli elementi raffrontati (integrazione, vulnerabilità, e mancata tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine), ritenuti non idonei a configurare i presupposti della fattispecie invocata.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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