Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13064 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 886-2009 proposto da:

M.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MAURO CARLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOMBARDI VITTORIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (sede di (OMISSIS)) in persona del Dirigente con incarico

di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1229/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 4 agosto 2008, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata da M.N.L. nei confronti dell’INAIL, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per l’infortunio sul lavoro subito il (OMISSIS). In particolare, la Corte territoriale ha ribadito che la denunciata “limitazione articolare dei movimenti sia attivi che passivi della spalla destra ai grandi estremi” non era da ricollegare al trauma contusivo alla spalla riportato nell’infortunio, ma era di origine osteo-artrosica, preesistente al lamentato evento infortunistico.

Per la cassazione della sentenza il M. ha proposto ricorso con un motivo.

L’INAIL ha resistito con controricorso.

Ravvisate le condizioni per decidere il ricorso con il procedimento in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo di ricorso, l’assicurato denuncia violazione degli artt. 196 e 421 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione, e critica la sentenza impugnata per avere negato la rinnovazione della consulenza tecnica di primo grado, ritenendola irrilevante, salvo poi a confermare il rigetto della domanda in base al rilievo che il ricorrente non avrebbe spiegato il fondamento delle proprie pretese: “attenendo la rinnovazione della ctu – prosegue il M. – proprio alla verificazione sul piano ontologico, del nesso causale tra evento dannoso ed incidente in itinere, che comportava la sussistenza di postumi invalidanti in capo al ricorrente, la dichiarazione di irrilevanza ha dell’incredibile e rappresenta un vulnus letale del diritto di difendersi provando”. La rinnovazione dell’indagine era fondata anche sulle deduzioni svolte dal consulente di parte dott. C., non considerate dal giudice del gravame.

Il ricorso è inammissibile.

Come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorrente non ha adempiuto alle prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha apportato modifiche al processo di cassazione, norma qui da applicare, trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

Infatti, contrariamente a quanto prescritto da detta norma, secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, non è enunciato alcun quesito con riferimento alle dedotte violazioni di legge, nè sono specificate le ragioni del difetto di motivazione.

In relazione a tale vizio, infatti, il M. si è limitato ad insistere nella rinnovazione della consulenza in modo generico, senza spiegare l’asserita erroneità delle conclusioni dell’ausiliare e senza riportare, contro il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il diverso parere del consulente tecnico di parte, che si assume presupposto della richiesta di rinnovazione della consulenza di ufficio.

Il Collegio condivide le osservazioni ora esposte, alle quali del resto il ricorrente non ha replicato.

Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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