Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13064 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13064

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13411/2012 R.G. proposto da:

Città Giardino Foggia s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Alessandra Stasi, elettivamente domiciliata in Roma al viale Regina

Margherita n. 262 presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico

Dragonetti, elettivamente domiciliato in Roma alla via San Tommaso

d’Aquino n. 75 presso lo studio dell’Avv. Mario Lacagnina, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 81/25/12 depositata l’8 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

In relazione agli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Foggia alla Città Giardino Foggia s.r.l. per maggior ICI sulle annualità 2004/2006, la società ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello comunale e riconosciuto fondata la pretesa tributaria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, art. 321 cod. proc. pen., per aver il giudice d’appello ritenuto legittima la determinazione della base imponibile con riferimento alla qualificazione edificatoria dell’area tassata, malgrado ogni possibilità edilizia fosse stata paralizzata dal sequestro preventivo del terreno, disposto dall’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale per lottizzazione abusiva.

Il primo motivo è infondato; il sequestro preventivo ha impedito temporaneamente l’edificazione materiale del suolo, ma non ne ha alterato la qualificazione formale, l’unica qui rilevante, se è vero che ai fini ICI l’edificabilità di piano regolatore generale prescinde dall’adozione degli strumenti urbanistici attuativi (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25676, Rv. 605170; Cass. 5 agosto 2016, n. 16485, Rv. 640777); l’oggettiva edificabilità D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 può essere esclusa solo da vincoli assoluti di PRG, vincoli specifici potendo incidere unicamente sul valore venale dell’immobile, da stimare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie (Cass. 15 luglio 2015, n. 14763, Rv. 636122; Cass. 23 novembre 2016, n. 23814, Rv. 641988).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, e vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima e congrua la determinazione dell’imponibile con riferimento al prezzo di acquisto del terreno, pattuito anteriormente alla vicenda penale.

Il secondo motivo è fondato; i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, per determinare il valore venale in comune commercio quale imponibile ICI sono vincolanti e tassativi (Cass. 15 giugno 2010, n. 14385, Rv. 613990; Cass. 17 giugno 2016, n. 12658, Rv. 640073), e tra loro non figura il prezzo di compravendita dell’immobile (Cass. 19 dicembre 2003, n. 19515, Rv. 569085); pertanto, nel riferire l’imponibile al prezzo di compravendita, il giudice d’appello ha impiegato un criterio extra legem, oltre che incongruo (il sequestro penale del 2004 non può essere rimasto ininfluente sul valore compendiato nel prezzo di acquisto del 2001).

– Il ricorso deve essere accolto quanto al secondo motivo, respinto il primo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

Accoglie il ricorso nel secondo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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