Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13063 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30310-2008 proposto da:

B.A., B.R., BL.AL., nella qualità

di eredi ed aventi causa di V.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VALENTINO MAZZOLA 3 8 L. 8, presso lo studio

dell’avvocato CINCOTTI CARLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IROLLO GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati POLLI CLEMENTINA, NICOLA

VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8569/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27/11/07, depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A., R. e Al. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 17 dicembre 2007, con la quale la Corte di appello di Napoli, giudicando infondate le censure da essi formulate, ha confermato il rigetto della domanda avanzata dalla loro dante causa, V.A., poi deceduta, di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, negato per la mancata dimostrazione del requisito economico.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà proveniente dalla parte interessata a dimostrare il suddetto requisito, e che nessun rilievo ai medesimi fini poteva essere attribuito alla produzione della certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate di Napoli il 3 gennaio 2005, attestante la mancata presentazione di dichiarazione reddituale da parte dell’assistibile negli anni 1999/2002, in quanto relativa ad un periodo anteriore rispetto all’insorgenza del requisito sanitario accertata dall’ausiliare, con decorrenza maggio 2003.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Ravvisate le condizioni per decidere il ricorso con il procedimento in camera di consiglio, è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione i ricorrenti hanno replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo denuncia errata interpretazione della L. 30 marzo 1971, artt. 12 e 13, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ.. Deduce l’errore in cui è incorso il giudice del merito, da un lato, nel negare anche valore indiziario alla richiamata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, pur in presenza dell’impossibilità materiale per l’assistibile di dimostrare la mancanza di redditi con la certificazione della competente Agenzia delle entrate, ed avendo questa evidenziato di non essere in grado per l’anno 2003 di rilasciare alcuna certificazione, in quanto la dichiarazione dei redditi, se presentata, era all’epoca in carico presso gli uffici competenti per la relativa lavorazione iniziale; dall’altro lato, di non avere esercitato, proprio per la riferita impossibilità per la parte di assolvere all’onere probatorio, il potere-dovere di acquisire di ufficio altra documentazione idonea. Aggiunge che l’INPS si era limitato ad una generica contestazione della sussistenza del requisito, per cui questo poteva essere considerato incontroverso.

Il secondo motivo, nel denunciare violazione del D.M. 31 ottobre 1992, n. 533, art. 1 in relazione alla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies e violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 14 assume che per l’erogazione della prestazione in questione occorre riferirsi al reddito percepito dall’invalido nell’anno precedente, con la conseguenza che accertata l’insussistenza di redditi per l’anno 2002, secondo la certificazione dell’ufficio finanziario, l’Istituto doveva essere condannato al pagamento dell’assegno, quanto meno per l’anno 2003.

Per entrambi i motivi sono assolte le prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., e va quindi disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’INPS in relazione all’inadempimento di quanto stabilito da quella norma.

Il ricorso, sebbene ammissibile, è però infondato.

Va innanzitutto osservato che, contrariamente a ciò che sostengono i ricorrenti, non poteva ritenersi incontroversa la sussistenza del requisito reddituale – per la mancanza del quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda dell’assistibile, se costei nei motivi di appello, come si legge nella esposizione in fatto riportata nella sentenza qui impugnata, aveva lamentato l’errore del Tribunale non perchè non avesse escluso la prova di quel requisito dal thema probandum, ma perchè non aveva attribuito valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio allegata dalla loro dante causa circa la mancanza di redditi.

Ciò premesso la sentenza impugnata non merita le altre censure mosse dai ricorrenti con il primo motivo, per avere ritenuto la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, presentata dalla parte, priva di qualsiasi rilevanza ai fini della dimostrazione del requisito del reddito richiesto per il riconoscimento del diritto alla prestazione in questione.

La statuizione in proposito del giudice del merito è infatti conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le tante Cass. 11 luglio 2007 n. 15486), ed a nulla vale la deduzione svolta in memoria, secondo cui i ricorrenti “non potevano mai immaginare” che la certificazione delle agenzie delle entrate concernente la situazione reddituale dell’assistibile negli anni precedenti e la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non potessero costituire prova della insussistenza di reddito per il periodo di riferimento.

Nè è addebitabile al giudice del gravame di non avere fatto ricorso all’esercizio dei suoi poteri istruttori di ufficio, così come evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., ove è richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, in base al quale “nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso” (Cass. 12 marzo 2009 n. 6023).

Le deduzioni svolte in memoria non inficiano perciò le osservazioni contenute nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., che il Collegio condivide, comprese quelle concernenti il secondo motivo di ricorso, in ordine alla dimostrazione del requisito reddituale per l’anno da cui deve decorrere la prestazione assistenziale, osservazioni queste ultime rispetto alle quali i ricorrenti non hanno affatto replicato.

Il ricorso va dunque rigettato.

I ricorrenti, sebbene soccombenti, restano esonerati dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

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