Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13063 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13063 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 10621-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
1801

ELEKTRONICA SISTEMI DI MURO MAURO & TURCINOVIC WALTER
SNC;

intimati

avverso la sentenza n. 28/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 31/03/2009;

Data pubblicazione: 24/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha
chiesto raccoglimento;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

10621-10

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per

Recupero credito
d’imposta — art. 8
I. n. 388-00 — art.
621. n. 289-02 —
mancata
trasmissione
modello CVS –

cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza
con la quale la commissione tributaria regionale del
Molise ha confermato la decisione di primo grado, di

per investimenti in aree svantaggiate effettuati
nell’ambito della 1. n. 388 del 2000.
La società contribuente non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I.

– L’amministrazione col primo motivo deduce

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.l. n.
253 del 2002 e 62 della 1. n. 289 del 2002, in combinato
disposto con l’art. 8 della l. n. 388 del 2000 e dell’art.
3 della l. n. 212 del 2000, affermando che l’omesso invio
del modello cd. CVS nel termine di legge doveva comportare
la decadenza del beneficio fiscale.
Col secondo e col terzo motivo, in subordine, deduce
violazione e falsa applicazione delle medesime norme per
avere comunque la commissione tributaria riconosciuto il
credito d’imposta in difetto dei presupposti, oltre che
insufficiente motivazione della sentenza in quanto
affidata ad argomentazioni metagiuridiche.
II. – E’ fondato il primo motivo, il cui esame
assorbe gli altri.
L’impugnata sentenza ha confermato l’annullamento
dell’avviso di recupero del credito d’imposta sostenendo

annullamento di un avviso di recupero di credito d’imposta

che la mancata trasmissione del cd. modello CVS non
costituisce causa di decadenza dal diritto di credito,
posto che tale diritto è subordinato a investimenti
effettuati da imprese che operano in aree svantaggiate e
ha lo scopo di favorirne lo sviluppo economico. L’obbligo
di trasmettere il modello citato nell’anno 2003 sarebbe a

suo avviso in contrasto con l’art. 3 della 1. n. 212 del
2000 e non avrebbe alcuna rilevanza nel rapporto
tributario, atteso che il modello citato sarebbe stato
istituito a soli fini statistici. Donde l’omessa
trasmissione potrebbe al più rappresentare una violazione
formale, implicante una eventuale sanzione.
III. – La tesi della commissione tributaria molisana
si pone in contrasto con l’orientamento di questa corte,
pacificamente attestato invece sul principio secondo cui
il contribuente ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art.
8 1. 23 dicembre 2000 n. 388, dei contributi, concessi
sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del paese,
decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare
[come previsto dall’art. 62 comma 1 lett. e) 1. 27
dicembre 2002 n. 289], nel termine del 28 febbraio 2003,
la comunicazione avente a oggetto le informazioni sul
contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cd.
“modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto
dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo,
altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio
del contributo fosse subordinato alla realizzazione

2

dell’investimento,

e

non

anche

all’invio

della

comunicazione telematica (v. per tutte Sez. 5^ n. 3578-09;
n. 16442-09; n. 19127-10). Né in tal senso assume rilievo
la circostanza che il provvedimento del direttore
dell’agenzia delle entrate che ha approvato il modello di
comunicazione sia stato emesso in data tale da non

consentire al contribuente di disporre, rispetto alla
predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto
dall’art. 3 comma 2 l. 27 luglio 2000 n. 212 (e v. infatti
Sez. 5^ n. 13432-12 e poi Sez. 6^-5 n. 19692-12; n. 223213)
IV. – I mentovati principi vanno in questa sede
ribaditi non essendo state prospettate concrete ragioni
idonee a superarli.
L’impugnata sentenza va dunque cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto (poiché dalla
stessa sentenza risulta che la società aveva mancato di
trasmettere all’amministrazione il citato modello colle le
informazioni richieste), può la corte decidere la causa
anche nel merito, rigettando l’originario ricorso contro
l’avviso di recupero del credito d’imposta.
L’anteriorità

della

sentenza

d’appello

al

consolidamento della giurisprudenza della corte nel senso
sopra esposto induce, per giusti motivi, alla
compensazione integrale delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli
altri; cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito

3

-19

rigetta l’impugnazione della parte contribuente contro
l’avviso di recupero del credito d’imposta; compensa le
spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Il Co sigliere estensore

uo-ki

quinta sezione civile, addi 7 maggio 2015.

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