Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13063 del 23/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1134/2011 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in qualità di incorporante

e come tale successore a titolo universale di BANCO DI SICILIA

SOCIETA’ PER AZIONI e CAPITALIA S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato

CAROLA GUGLIOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO

SORBELLO, giusta delega in atti;

– BANCA POPOLARE ITALIANA S.P.A. (successore a titolo universale,

della BANCA POPOLARE ITALIANA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., già

BANCA POPOLARE DI LODI SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.) C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro ‘ tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO CICCOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, LUCIO RICCA, giusta

delega in atti ;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1521/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/12/2009 r.g.n. 780/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per 1 inammissibilità1 o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1521/09, depositata il 29 dicembre 2009, la Corte di appello di Messina accoglieva la domanda di revocazione proposta da C.C. nei confronti della sentenza della stessa Corte depositata il 27 aprile 2006 e per l’effetto condannava il Banco di Sicilia S.p.A. e la Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l., poi Banca Popolare Italiana, al pagamento della somma di Euro 79.291,11 anzichè di quella – indicata nella sentenza – di Euro 44.068, 89.

La Corte osservava, in primo luogo, che la domanda di revocazione doveva ritenersi ammissibile, non essendo a ciò di ostacolo il fatto che detta domanda fosse stata proposta con ricorsa (tempestivamente depositato entro il termine annuale dalla pubblicazione), anzichè con citazione, secondo quanto previsto dall’art. 398 c.p.c.; nel merito, rilevava come la sentenza oggetto di revocazione avesse recepito gli esiti della CTU, la quale peraltro aveva determinato la somma di Euro 44.068,89 sottraendo l’ammontare degli Importi erogati nel corso del rapporto (Euro 176.424,10) dalla somma di Euro 211.492,99 invece che dalla somma di Euro 246.715,21 quale risultante dalla addizione degli importi indicati analiticamente mese per mese nelle tabelle allegate alla relazione.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Unicredit S.p.A., quale soggetto Incorporante Banco di Sicilia S.p.A. e Capitalia S.p.A., con due motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Il Banca Popolare soc. coop., quale successore universale, a seguito di fusione, della Banca Popolare Italiana soc. coop. a r.l.

(già Banca Popolare di Lodi soc coop a r.l.) ha depositato controricorso adesivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 395 ss. c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte ritenuto tempestiva e procedibile la domanda di revocazione, sul rilievo che il ricorso, con il quale era stata introdotta, da ritenersi convertito nell’atto di citazione previsto dall’art. 398 c.p.c., era stato depositato (il 26 aprile 2007) entro il termine annuale dalla pubblicazione della pronuncia oggetto di impugnazione, senza considerare che la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era invece avvenuta (il 12 giugno 2007) successivamente al decorso di tale termine.

1 2. Con il secondo motivo di ricorso Unicredit S.p.A. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c. e conseguente nullità del procedimento e della sentenza per avere la Corte ritenuta esistente l’errore, di cui al n. 4 della norma denunciata, in presenza di un fatto (contrasto tra relazione di CTU e un allegato alla stessa circa l’ammontare del credito del lavoratore) tale da richiedere nuove verifiche contabili, come tali suscettibili di trovare ingresso nella sede propria del giudizio di appello.

2. Il ricorso deve essere respinta.

2.1. Invero questa Corte Suprema, nel pronunciare in tema di revocazione di sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha ripetutamente gratuito (v. da ultimo Cass. 9 giugno 2010, m 13834) che, pur in assenza di alcuna particolare previsione nella L. 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro deve trovare applicazione anche al procedimento di revocazione relativo alle suindicate sentenze, osservandosi davanti al giudice adito – ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnazione – le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (art. 400 c.p.c.), senza che siano operanti le deroghe dettate dal Codice di procedura civile ma incompatibili con il rito speciale: e tale è il ricorso, quale mezzo di introduzione del giudizio, in luogo del sistema di citazione a udienza fissa, siccome volto fin dal principio a porre il procedimento sotto il controlla del giudice e primo elemento di una complessa costruzione procedimentale diretta ad assicurare la concentrazione e immediatezza del giudizio, in relazione alla natura degli interessi tutelati e a presidio della loro specifica rilevanza sociale.

Ne consegue che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nei termine di cui all’art. 327 c.p.c. allorquando il ricorso Introduttivo del relativo procedimento sia stato – come nel caso di specie – depositato nella cancelleria del giudice adito entro tale termine, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione di udienza avvenga successivamente.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non risultano, infatti, riportate, nell’esposizione del motivo, le parti, sia della relazione di CTU, sia dell’allegato (o degli allegati) alla stessa relazione, rilevanti allo scopo di consentire l’immediata individuazione della questione da risolvere e di valutare le ragioni per le quali viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata (art. 366 c.p.c., n. 4).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente e Banco Popolare soc. coop., in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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