Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13063 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13063 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 4557-2008 proposto da:
LAURENZA

LUCA

ROBERTO

C.F.

LRNLRB54R16B781Y,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,
presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI
EMILIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in

– ricorrente –

2014
807

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

sul ricorso 7320-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 10/06/2014

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in
atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

LAURENZA LUCA ROBERTO C.F. LRNLRB54R16B781Y;
– intimato –

avverso la sentenza n. 223/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/02/2007 r.g.n. 1279/2003 +
l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
PRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbimento o in
subordine rigetto dell’incidentale.

o

R.G.

n. 4557/08 e 7320/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Laurenza Luca Roberto, dipendente delle Poste italiane con la qualifica di geometra,
inquadrato in VI cat. poi confluita con la IV e la V cat. nell’area operativa, esponeva al Tribunale
del lavoro di Napoli di avere svolto una complessa attività presso l’Ufficio IV Patrimonio e
lavori del Compartimento della Campania sino al 96 e successivamente presso l’Articolazione
Patrimonio e lavori, quali interventi urgenti sulle opere di sicurezza e realizzazione di opere di
sicurezza e trasferimenti di strutture antiproiettile, per le quali seguiva la direzione, la
contabilità ed il collaudo, nonché la ristrutturazione di Uffici postali ed altri lavori analoghi
assumendo la direzione dei lavori ed esponeva di essere abilitato all’insegnamento di
applicazioni tecniche . Chiedeva il riconoscimento della superiore qualifica di quadro di primo
livello( tra cui rientrava la figura di geometra capo) ed in ogni caso di secondo livello, con
condanna delle Poste al pagamento delle relative differenze retributive.
Si costituivano le Poste che contestavano la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 7.6.2002 dichiarava il diritto del ricorrente al superiore
inquadramento nel secondo livello quadri. Proponevano appello entrambi le parti. La Corte di
appello di Napoli con sentenza del 9.2.2007 rigettava gli appelli. La Corte osservava che non
poteva essere denegata al Laurenza la qualifica di quadro in quanto il criterio distintivo
dell’area era la facoltà di iniziativa a fronte del carattere esecutivo della mansioni dell’area
operativa; tale autonomia era stata confermata dai testi. Non poteva invece accogliersi
l’appello del lavoratore perché per il primo livello era essenziale l’elemento della
responsabilità in radice escluso dal controllo successivo necessario per l’attività svolta dal
Laurenza.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Laurenza con un motivo corredato da
memoria ex art. 378 c.p.c., resistono le Poste con controricorso che hanno proposto ricorso
incidentale affidato a un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Udienza 6.3.2014, causa n. 8

Preliminarmente i due ricorsi vanno riunisti essendo contro la medesima sentenza.
Con il motivo proposto dal Laurenza si allega la violazione e falsa applicazione di norme nonché
l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 45 CCNL Poste,
nonché dell’art. 1362 c.c. in relazione agli artt. e 38 e 45 del CCNL; violazione dell’art. 116
c.p.c., violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 6 L. n. 190/85, in relazione all’art. 38 del CCNL.
Non era rilevante e cruciale l’elemento della responsabilità per l’inquadramento del primo
Erano invece essenziali le caratteristiche tecniche e specialistiche richieste dalla declaratoria
tutte possedute dal ricorrente.
Il motivo va dichiarato inammissibile

in quanto si fa valere una pretesa erronea

interpretazione di alcune norme del contatto collettivo, ma tale contratto non solo non è stato
prodotto in forma integrale, ma nemmeno si è indicato l’incarto processuale ove
eventualmente lo stesso sarebbe reperibile in forma integrale. La ratio dell’obbligo di
produzione del contratto in forma integrale o dell’indicazione esatta dell’incarto processuale
ove lo stesso sia reperibile secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ( cass.
n. 22726/2011, cass. n. 7161/2010) , risiede non già nella mera possibilità per il Giudice di
conoscere esclusivamente la norma la cui interpretazione è in discussione ( il che sarebbe
possibile anche attraverso la mera riproduzione del ricorso), ma nel consentire alla Corte di
poter dare anche un’interpretazione sistematica alla luce dell’intero Accordo negoziale,
analogamente alla situazione in cui si invoca una norma di natura legale di cui il Giudice è
chiamato a valutare la connessione con altre disposizioni ed il contesto complessivo in cui
questa è contenuta. Circa le doglianze relative alla pretesa carenza motivazionale le stesse
appaiono inammissibili in quanto non è stato formulato il cosidetto “quesito riassuntivo”
previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla
fattispecie.
Con il motivo del ricorso incidentale le Poste allegano la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 38,43, 44 CCNL del 1994. Le mansioni svolte dal Laurenza non avevano quel carattere di
autonomia richiesto per l’inquadramento come quadro. Non sussisteva inoltre la
responsabilità di gestione di unità organiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto privo di quesito di diritto previsto a pena di
inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie. Peraltro non
è stato neppure prodotto il contratto collettivo in forma integrale, ma nemmeno si è indicato
l’incarto processuale ove eventualmente lo stesso sarebbe reperibile in forma integrale, per la
quale omissione valgono le considerazioni prima sviluppate.
Pertanto vanno dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. Stante la reciproca soccombenza
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

.

P.Q.M.
2

livello posto che comunque si trattava di un inquadramento come quadro, non come dirigente.

La Corte:
riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le
spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.3.2014

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