Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13062 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13062 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

‘ SENTENZA

sul ricorso 10610-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EDIL MO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato GIUSEPPINA NEGRO giusta delega
a margine;

Data pubblicazione: 24/06/2015

- controrícorrente

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott.

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha
chiesto l’estinzione del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato NEGRO che si
riporta e deposita controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

FRANCESCO TERRUST;

10610-10

Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per

Recupero credito
d’imposta — art. 8
I. n. 388-00 — art.
621. n. 289-02 —
mancala
trasmissione
modello CVS

cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza
con la quale la commissione tributaria regionale del
Molise ha confermato la decisione di primo grado, di

per investimenti in aree svantaggiate effettuati
nell’ambito della l. n. 388 del 2000.
La

società

contribuente

ha

resistito

con

controricorso.
Motivi della decisione
Dopo

un

iniziale

comunicazione

di

diniego,

l’amministrazione ha fatto pervenire alla corte un
provvedimento di accoglimento in autotutela dell’istanza
di definizione di liti minori avanzata dalla società
contribuente in base al d.l. n. 98 del 2011 (come
convertito).
In sostanza, la società ha presentato domanda di
definizione della controversia e, in base all’attestazione
dell’agenzia delle entrate, ha provveduto al versamento di
tutte le somme dovute.
Ciò è causa di estinzione del giudizio e tale esito,
conseguito al condono fiscale, è motivo di compensazione
delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e
compensa le spese processuali.

annullamento di un avviso di recupero di credito d’imposta

1. i
‘, …..

e. e

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, acidi 7 maggio 2015

a

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