Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13062 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13062

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19080-2013 proposto da:

C.G.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLA DI DONATO;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 13/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che C.G. ha impugnato gli avvisi di accertamento dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli anni 2002, 2003 e 2004, contestando il mancato riconoscimento, nella determinazione dell’importo dovuto, dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, il Comune di Roma si è costituito in giudizio per ribadire la legittimità del proprio operato, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente e la decisione è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza oggi impugnata, ha accolto l’appello di Roma Capitale, già Comune di Roma;

che, in particolare, il Giudice di appello ha rilevato che “il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica corrispondente”, che il contribuente risiede stabilmente a (OMISSIS), che la documentazione (utenze acqua, luce e gas) non è idonea a dimostrare che l’immobile ubicato nel Comune di Roma, in (OMISSIS), costituisce abitazione principale, mentre l’utenza telefonica risulta intestata a C.D., che l’utilizzo continuo dell’abitazione da parte del C. e dei suoi familiari va esclusa anche all’esito degli accertamenti anagrafici espletati dal Comune di Roma;

che avverso la pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, mentre l’intimata resiste con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

con un unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, (rectius n. 3) la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e dell’art. 11 disp. gen., comma 1, giacchè la CTR ha applicato alla fattispecie in esame la presunzione iuris tantum della corrispondenza tra abitazione principale e residenza anagrafica introdotta solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, la quale con il comma 173, art. 1 ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, il che sta a significare che nell’originaria formulazione della norma, ratione temporis applicabile, il concetto di residenza anagrafica non si identifica con quello di abitazione principale rilevante ai fini di causa, come peraltro affermato in un passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, che pure aveva evidenziato la mancata contestazione, da parte del Comune, della documentazione versata in atti;

che va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per difettosa formulazione del motivo di doglianza, in quanto il riferimento, all’evidenza erroneo, al n. 1, anzichè al n. 3, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non assume rilievo dirimente, alla luce della disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, dal momento che non conta soltanto l’indicazione normativa ma anche, e soprattutto, il contenuto delle specifiche argomentazioni con le quali il vizio che si ascrive alla sentenza impugnata sia stato dedotto, senza alcuna conseguenza quando sia possibile, come nel caso di specie, risalire chiaramente al tipo di censura proposta dal ricorrente;

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

che “L’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione del contribuente non fornisce alcun argomento a sostegno della tesi dell’ente impositore, posto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni fiscali non hanno natura di dichiarazioni di volontà, ma di scienza e pertanto, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale (Cass. 26 gennaio 2007 n. 1708, 8 luglio 2008 n. 18673)”, mentre “Le risultanze anagrafiche rivestono poi un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985)” (cfr. Cass. n. 13151/2010);

che le conclusioni espresse dal Giudice d’appello, sulla base delle prove acquisite, in ordine all’utilizzazione, da parte del contribuente, come abitazione principale, della unità immobiliare sita nel Comune di Roma, (OMISSIS), non tengono conto del fatto che “il concetto di abitazione principale è fattuale e prescinde dall’elemento volontario proprio del domicilio” (Cass. n.14389/2010), che non è corretto dare rilievo alla non coincidenza tra “dimora abituale” e “residenza anagrafica”, che neppure è corretto affermare che “il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica corrispondente” e che gli accertamenti anagrafici espletati dal Comune di Roma sono di ostacolo alla dimostrazione dell’utilizzo continuativo dell’abitazione capitolina quale dimora abituale del contribuente;

che, infatti, la invocata detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, il quale, come noto, dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dalla L. n. 296 del 2006(Finanziaria 2007), art. 1, comma 173, a tenore della quale “… all’art. 8, comma 2 dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale di cui si è prima detto;

che, infatti, la modifica deve essere letta nel senso che – con effetto dall’annualità d’imposta 2007 – si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente (Cass. n. 14398/2010);

che, nella specie, il contribuente ha inteso fornire la dimostrazione della ricorrenza del requisito richiesto per il sorgere del diritto alla particolare “detrazione” prevista all’epoca (2002-2004) cui si riferisce la pretesa fiscale dedotta in giudizio, attraverso la produzione di documenti, quali le bollette delle utenze relative alla rete idrica, elettrica e del gas, in quanto direttamente riferibili all’interessato, e poichè la normativa sopra richiamata non prevede alcuna limitazione circa la prova dell’utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice di merito, con qualsiasi mezzo all’uopo idoneo, secondo le regole generali;

che, pertanto, poichè la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi che precedono va cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima CTR, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

che, dato l’esito del giudizio, che è di accoglimento, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), deve darsi atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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