Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13061 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.13061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16312/2009 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato LAMBARDI di SAN MINIATO

Leopoldo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BELLANCAUTO SRL in liquidazione, in persona del liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 21,

presso lo studio dell’avv. PESCATORI Carlo, che la rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.S.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2218/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15.11.07, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Leopoldo Lambardi di San Miniato

che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 15.11.2007 e depositata il 27.5.2008 in materia di mediazione.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Sono stati proposti ricorso principale ed incidentale.

I ricorsi possono essere trattati in Camera di consiglio e dichiarati inammissibili, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Ricorso principale.

Nella specie, il primo motivo, che denuncia violazione di legge (art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., comma 2) e vizio di motivazione, si conclude con un quesito generico, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione del quesito.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, deve rilevarsi.

Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ stato più volte affermato che nella norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato quando soltanto la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

A tal fine, deve sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Nella specie, l’indicazione del o dei fatti controversi rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione non è per nulla puntuale, nè, tanto meno, sono indicate le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea sorreggere la decisione. Il secondo motivo denuncia, anch’esso, violazione di legge (artt. 58 e 145 c.p.c., art. 2714 c.c., art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c.) e vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo, la supposta violazione non permette il collegamento al caso concreto, nè peraltro è stato proposto al riguardo un quesito di diritto, ma è stata formulata soltanto un’enunciazione di principio che non consente di rispondere con un principio di diritto, in base al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata.

Sotto il secondo profilo, difetta sia il momento di sintesi, sia l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata.

Ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale propone una censura con riferimento alle spese del giudizio di appello, ma al riguardo non è formulato alcun motivo che consenta di comprendere sotto quale profilo è denunciata la sentenza impugnata.

Di qui l’inammissibilità del ricorso incidentale”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente principale è stata ascoltato in Camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale – ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A seguito, quindi, della discussione sui ricorsi riuniti, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Rileva, peraltro, in ordine al primo motivo l’ulteriore assorbente profilo di inammissibilità del motivo, per la mancata censura della ratto decidendi adottata dalla Corte di merito in ordine all’invalidità, ai fini della interruzione della prescrizione, della notificazione al legale rappresentante V.F., per non essere più lo stesso, alla data considerata, legale rappresentante della società Bellancauto srl, essendo tale qualità rivestita da altro soggetto, P.P., la cui nomina era stata resa pubblica “nelle forme prescritte dalla legge, sin dal 23/8/86”.

Conclusivamente, i ricorsi – principale ed incidentale devono essere dichiarati inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra il ricorrente principale e la resistente e ricorrente incidentale.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese nei confronti degli altri intimati non avendo gli stessi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese fra il ricorrente principale e la resistente e ricorrente incidentale. Nulla spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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