Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13061 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13061 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 23815/14 proposto da:
La Vigilante S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante

pro

tempore

D’Emilio

Salvatore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 50,
presso lo Studio dell’Avv. L. Napolitano, rappresentata
e difesa dall’Avv. Antonio Giasi, giusta delega a
margine del ricorso;

r.ico.rrente

contro

Equitalia Sud

S.p.A.,

rappresentata

da

Binetti

Clementina in forza di procura speciale in atti,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Gandiglio
n. 27, presso lo Studio dell’Avv. Emiddio Perreca,

1

Data pubblicazione: 24/06/2015

rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Di Maggio,
giusta delega in calce al controricorso;

contz-oricorrente

e
Entrate,

rappresentante

pro tempore,

in persona del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
Iegis;

controriconrente

avverso la sentenza n. 3200/52/14 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata 1’1
aprile 2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7 maggio 2015 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Antonio Giasi, per la ricorrente;
udito l’Avv. Gennaro Di Maggio, per il Concessionario
controricorrente;
udito l’Avv. dello Stato Gianni Di Bella, per l’Agenzia
delle Entrate controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

2

Agenzia delle

Con l’impugnata sentenza n. 3200/52/14 depositata il l °
aprile 2014 la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, respinto l’appello della contribuente La
Vigilante S.r.l., confermava la decisione n. 435/31/12
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che
aveva rigettato il ricorso della ridetta contribuente

IRAP 2004 C 2.542.227,66 emessa nei suoi confronti
art. 36 bis,

ex

comma 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

in quanto società «beneficiaria>> di scissione e
quindi quale debitore solidale della <>
Istituto di Vigilanza Privata La Vigilante S.r.l.
Per quanto di stretto interesse la CTR accertato
dapprima che non era stato prodotto «il piano di
riparto della scissione>> – e che perciò <>

riteneva

in

conseguenza di ciò che ai sensi degli artt. 2506 bis,
comma 3, c.c. e 2506 quater c.c. doveva riconoscersi la
<> della contribuente.

In

secondo luogo la CTR riteneva che la «motivazione
della cartella risultava dalla cartella stessa, ove
erano partitamente elencate le voci del debito
tributario, senza necessità di ulteriori precisazioni
vertendosi su iscrizione

ex

art. 36

bis

d.p.r. n.

6000/73 di imposte dichiarate e non versate>>. Infine
la CTR riteneva che non fosse <>
necessario quello della preventiva comunicazione di
irregolarità

ex art. 36 bis,

3

comma 3, d.p.r. n. 600

avverso la cartella di pagamento n. 07120080042272843

,411
1.

cit. – ovvero quello della preventiva comunicazione di
richiesta di chiarimenti

ex

art. 6, comma 5, 1. 27

luglio 2000, n. 212 – atteso che le imposte di cui alla
cartella erano quelle dichiarate dalla <>
sicché non c’era bisogno d’informare la contribuente
degli errori commessi e altresì che non c’era

abbisognasse di chiarimenti.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,
ulteriormente illustrati da memoria.
L’Agenzia delle Entrate e il Concessionario resistevano
con controricorso.
Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma
1, n. 3 e 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c.

Error in procedendo»,

nella

sostanza dolendosi del fatto che la CTR non avesse
dedicato <> al motivo d’appello a mezzo del
quale era stato dedotto l’errore in cui in thesi
sarebbe incorsa la CT?. Errore consistente nel fatto
che la CTP aveva ritenuto non necessario <> ex art. 36 bis,

comma 3,

d.p.r. n. 600 cit. perché la contribuente, avendo
chiesto lo <> della cartella notificata alla
società <>, avrebbe con ciò dimostrato di

4

incertezza alcuna circa la dichiarazione che

wummm misimmumpww

conoscere la cartella. Laddove invece lo <>
era stato richiesto dalla società <>.
In disparte l’inammissibilità del motivo per violazione
dell’art. 366, n. 4, c.p.c. perché, anche in ragione
delle contrastanti plurime censure denunciate in
rubrica, l’illustrazione del motivo non chiarisce se il

della legge processuale o sostanziale e quale
eventualmente sia la disposizione violata (Cass. sez. I
n. 11501 del 2006; Cass. sez. II n. 1063 del 2005); in
disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di
autosufficienza, perché nel corpo del ricorso non viene
trascritto il richiamato documento contenente la
richiesta di <>, non permettendo pertanto alla
Corte la verifica di corrispondenza del suo tenore a
quanto asserito dalla contribuente, con il derivato
radicale impedimento di esercizio dell’attività
nomofilattica (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009;
Cass. sez. III n. 7610 del 2006); deve essere altresì
evidenziato che la CTR, come si è avuto cura di
riportare in narrativa del presente, ha invero fondato
l’esclusione della necessità della preventiva
comunicazione del cosiddetto avviso bonario su di una
diversa ratio decidendi, quest’ultima consistente nella
circostanza che le imposte di cui all’impugnata
cartella erano esattamente quelle dichiarate dalla
società <>, sicché ai sensi dell’art. 36

bis

d.p.r. n. 600 cit. la cartella non abbisognava di
alcuna comunicazione preventiva;

ratio decidendi

che

vizio addebitato alla CTR consista nella violazione

•ffila.

~Cr WOPPIIIIIIM~I~1~

110111~11111.

non essendo stata impugnata, rende inammissibile il
motivo per difetto di interesse a coltivarlo (Cass.
sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. I n. 15952 del
2007).
2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica «Error in
A riguardo la contribuente sosteneva che

la CTR avrebbe errato a non dichiarare la nullità della
cartella a causa del «mancato invio dell’avviso di
irregolarità>>, previsto dall’art. 36

bis,

comma 3,

d.p.r. n. 600 cit. e dall’art. 6, comma 5, 1. n. 212
cit. E questo perché, secondo la contribuente,
l’opposta cartella recuperava anche crediti d’imposta,
ragion per cui le imposte richieste non erano conformi
a quelle dichiarate dalla società <>, con la
conseguente necessità della preventiva comunicazione
del cosiddetto <>.
Il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto
di autosufficienza perché, come si è ricordato in
narrativa del presente, la CTR ha accertato che le
imposte chieste in cartella erano esattamente quelle
dichiarate dalla <>. In effetti, in nessun
luogo dell’impugnata sentenza viene affermato che la
cartella recuperasse anche crediti d’imposta; cosicché,
in mancanza di trascrizione della cartella, alla Corte
è impedito di verificare la corrispondenza al vero di
quanto asserito dalla contribuente, con la conseguente
radicale impossibilità di esercizio di attività
nomofilattica (Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009;

ludicando>>.

5

Cass. sez. III n. 7610 del 2006); peraltro, occorre
altresì osservare che l’accertamento compiuto dalla CTR
in ordine alla identità tra imposte dichiarate dalla
società «scissa» e quelle richieste nell’opposta
cartella di pagamento, non è stato oggetto di alcuna
contestazione da parte della contribuente, dando

ulteriormente all’ammissibilità del motivo.
3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente
censurava la sentenza denunciando in rubrica <>, deducendo

a riguardo che erroneamente la

CTR aveva ritenuto esistente la «solidarietà» con la
società «scissa». Invero, sosteneva la contribuente,
nel progetto di scissione non le erano stati attribuiti
i debiti d’imposta di cui alla cartella, cosicché ai
sensi dell’art. 2506 quater, comma 3, c.c. l’eventuale
solidarietà doveva al più essere limitata al patrimonio
conferitole in sede di scissione.
Il motivo è infondato.
A riguardo deveessere in primo luogo fatto osservare
come la responsabilità per i debiti fiscali relativi a
periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione
parziale, sia stata disciplinata dall’art. 173, comma
13, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 mediante aggiunta
di un elemento specializzante rispetto alla omologa
responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E
ciò nel senso che, fermi restando gli obblighi erariali
in capo alla scissa e alla designata, la disposizione
in esponente stabilisce che per i debiti fiscali

7

pertanto luogo ad un giudicato interno, che osta

;

rispondono

non

solo

solidalmente

ma

altresì

illimitatamente tutte le società partecipanti
all’operazione. Salvo, sempre, il diritto di esercitare
il regresso nei confronti degli altri coobbligati.
Lettura questa palesemente confermata dall’art. 15,
comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, dal lato

le società partecipanti la scissione siano tutte
solidalmente e illimitatamente responsabili per le
somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella
appena veduta previsione di una illimitata
responsabilità solidale, sta appunto il carattere
eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà
discendente dalle operazioni di scissione parziale. Ed
invero, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire, anche per obbligazioni civili della scissa
esiste solidarietà tra tutte quante le partecipanti
all’operazione, ma in questo caso nei limiti di cui
agli artt. 2506 bis,

comma 2 e 2506 quater,

comma 3,

c.c. (Cass. sez. III n. 15088 del 2001). Il principio
di diritto che deve essere affermato è quindi il
seguente: «In una fattispecie di operazione di
scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa
relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione,
rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente
tutte le società partecipanti la scissione, come del
resto conferma dal lato della interpretazione
sistematica l’art. 15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre

interpretativo sistematico, coerentemente prevede che

›.

1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in
conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa
prevede la solidarietà illimitata di tutte le
beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina
della responsabilità delle partecipanti la scissione
relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece
comma 2 e 2506 quater, coma 3,

c.c. prevedono precisi limiti>>.
4. Con il quarto motivo di ricorso, esposto dalla
contribuente

sub

3,

la sentenza veniva censurata

denunciando in rubrica

«Error in iudicando

Illegittimità e nullità derivata. Nullità della
cartella di pagamento per omessa notifica dell’invito
bonario. Inesistenza del diritto a riscuotere per
violazione dell’art. 6 d.p.r. 212/2000 e per violazione
dell’art. 54

bis

d.p.r. 633/72. Violazione e falsa

applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 1. 241/90 e dell’art. 7 St.
Contribuente>>. Nella sostanza la contribuente
lamentava a riguardo che la CTR «nulla avesse detto
sul dedotto profilo di motivazione della cartella
impugnata che, non essendo stata preceduta da alcun
avviso bonario, necessitava di apposita approfondita
motivazione>>.
In disparte la non chiarezza della doglianza, che
sembra voler censurare la sentenza per omessa pronuncia
o forse per omessa motivazione giuridica, il motivo è
soprattutto inammissibile perché la CTR ha invece
espressamente deciso la sufficienza della motivazione

gli artt. 2506 bis,

della cartella, in questo senso quindi la contribuente
non coglie la

ratio decidendi

(Cass. sez. trib. n.

23946 del 2011; Cass. sez. I n. 15952 del 2007); in
effetti, la contribuente non censura affatto la
statuizione della CTR la quale, come si è avuto cura di
trascrivere in narrativa del presente, ha in realtà

dalla cartella stessa, ove erano partitamente elencate
le voci del debito tributario, senza necessità di
ulteriori precisazioni vertendosi su iscrizione ex art.
36 bis d.p.r. n. 6000/73 di imposte dichiarate e non
versate>>; del resto, in assenza di trascrizione
dell’impugnata cartella nel corpo del ricorso, il
motivo presenta caratteri di preliminare
inammissibilità, in quanto non permette alla Corte la
verifica della «motivazione» della cartella (Cass.
sez. trib. n. 15138 del 2009; Cass. sez. III n. 7610
del 2006).
5. Nella novità e particolarità della fattispecie
pervenuta all’esame, debbono farsi consistere i motivi
che inducono la Corte a compensare le spese processuali
tra tutte le parti e integralmente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese; ai sensi dell’art. 13, comma l quater, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della
contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il

10

affermato che la «motivazione della cartella risultava

ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma l bis,
d.p.r. n. 115 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 7 maggio 2015

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