Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13061 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28590-2011 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), In persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 114, presso lo studio degli avvocati RITA RASPANTI,

ANDREA ROSSI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 503/2010 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 21/01/2031;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CRiPPA LETIZIA per delega Avvocato ROSEI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n,503/2010, pubblicata il 29.11.2010, la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettava l’appello proposto dall’INAIL contro la sentenza del Tribunale locale con cui era stata respinta la domanda di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11 esercitata dall’Istituto nei confronti di D.F., datore di lavoro di C.I. deceduto per infortunio sul lavoro il (OMISSIS), allo scopo di recuperare le prestazioni erogate alla madre di questi a titolo di rendita ai superstiti e rimborso spese funerarie.

Il primo giudice aveva respinto la domanda sul rilievo dell’insussistenza del requisito della vivenza a carico del defunto da parte della madre beneficiaria delle prestazioni erogate dall’INAIL. La Corte d’Appello affermava che correttamente il giudice di primo grado avesse esaminato l’eccezione concernente il rapporto assicurativo in quanto nell’azione di regresso a differenza che in quella di surrogazione ex art. 1916 c.c. rivolta contro il terzo responsabile, il datore di lavoro è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo. Nel merito confermava che non sussistesse il requisito della vivenza a carico che è presupposto per l’attribuzione del diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei superstiti D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 85 e 106; così come per le somme erogate a titolo di rimborso spese funerarie, quando effettuate a favore dei medesimi superstiti (in mancanza del coniuge e di figli).

Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quale chiede la cassazione integrale della sentenza. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Linea ha depositato memoria ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con un unico motivo di ricorso l’INAIL deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto il datore in sede di regresso non potrebbe sindacare l’operato dell’Istituto sulla ricorrenza della vivenza a carico, posto che il destinatario dell’azione di rivalsa, sia essa surroga o represso, non può sollevare eccezioni che riguardano il rapporto assicurativo che lega il lavoratore all’INAIL;

nè tantomeno il giudice di merito può respingere l’azione di rivalsa perchè l’istituto non avrebbe dovuto erogare le prestazioni di legge. E ciò sia perchè il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra infortunato ed ente assicuratore, sia perchè essendo in ogni caso l’obbligo di rivalsa contenuto nei limiti del risarcimento del danno dovuto all’infortunato dal datore è escluso che “l’indebita maggiore liquidazione si risolva a danno del medesimo”.

2.- Il motivo è infondato. L’azione di regresso dell’INAIL è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. senti 10529/2008, 16141/2007) che compete all’INAIL iure proprio nei confronti delle persone civilmente responsabili ed è regolata dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11. In base alle stesse norme risulta anzitutto che il datore di lavoro, soggetto obbligato all’assicurazione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, sia esonerato dalla responsabilità civile (art. 10, 1 comma; “L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”). A seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale sul regime della responsabilità detonale prevista dal tu. sull’assicurazione per infortuni e malattie professionali (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), il datore di lavoro rimane comunque responsabile nei confronti del lavoratore per il c.d. danno differenziale e nei confronti dell’INAIL che agisca in regresso, quando esista l’illiceltà penale del fatto (accertabile anche incidentalmente in sede civile) e si tratti di lesioni perseguibili d’ufficio (Cass.2138/2005, 11986/2010, 10950/2000). L’Inali può esercitare il regresso soltanto in relazione alle “indennità liquidate a norma degli artt. 66 e segg.” (art. 10, cui rinvia pure il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11).

3.- Con la recente sentenza n. 5160 del 2015 le Sezioni Unite, pronunciando sulla natura del termine stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, ove non sia iniziato alcun procedimento penale, hanno osservato che l’INAIL, con l’azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell’assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992 n. 4015, Cass. 1810/1994 n. 8967, Cass. S.O. 16-4-1997 n. 3288, Cass. 21-1-2004 n. 970, Cass. 18-8-2004 n. 16141, Cass. 7-3-2008 n. 6212, Cass. 28-32008 n. 8136), spiegando un’azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un’azione di risarcimento danni promossa dall’infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all’Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20-81996 n. 7669, Cass. 16-6-2000 n. 8196, Cass. 9-8-2006 n. 17960).

4.- Risulta dunque in base al D.P.R. n. 1124 del 1965, anzitutto che il datore di lavoro è uno dei soggetti del rapporto trilaterale che si instaura in virtù dell’assicurazione sonale INAIL e che pertanto non possa essere considerato “terzo estraneo” al rapporto assicurativo o al rapporto che si instaura tra infortunato ed ente assicuratore, come sostiene l’INAIL richiamando alcune sentenze di questa Corte; nelle quali però si fa per Io più riferimento alla diversa fattispecie dell’azione di surrogazione esercitata dall’INAIL nei confronti del terzo responsabile del danno, ai sensi dell’art. 1916 c.c., al di fuori di qualsivoglia rapporto assicurativo di carattere pubblicistico (su cui da ultimo Cass. SU 8620/2015).

Peraltro, le pronunce (Cass. sentenza n. 7772 del 07/08/1998, n. 17960 del 09/08/2006), in cui la supposta situazione di estraneità rispetto al rapporto assicurativo è stata riferita anche al datore di lavoro (ma in relazione alla percentuale di invalidità individuata in sede previdenziale), ammettono comunque che lo stesso datore possa sempre eccepire all’INAIL il superamento del quantum della responsabilità civile accertabile secondo le regole generali dei danni, che costituisce il limite massimo invalicabile della propria responsabilità nei confronti dell’INAIL, quale che sia l’entità delle prestazioni assicurative erogate.

5.- Inoltre, va pure considerato che questa Corte ha affermato che nell’accertamento e nella liquidazione delle prestazioni infortunistiche, l’I.N.A.I.L. è vincolato a rigorosi parametri ed a criteri legali che non lasciano adito a valutazioni discrezionali. E che se, in ipotesi, accada che siano state riconosciute ed erogate prestazioni illegittime perchè non spettanti ovvero eccedenti, il datore di lavoro può sempre dimostrare la stessa illegittimità da rapportare necessariamente alla mancanza dei presupposti di fatto e alla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge (Cass. n. 9329/1994 e 1899/1988).

Si tratta di un orientamento al quale il collegio intende dare continuità perchè, per le ragioni anzidette, risulta maggiormente aderente al sistema in cui si innesta la speciale azione in discorso ed al principio di legalità cui deve soggiace l’attività amministrativa svolta dall’INAIL. Va pertanto affermato che il datore di lavoro convenuto in sede di regresso dall’INAIL possa sottrarsi alla pretesa recuperatoria provando che al lavoratore o ai propri eredi siano state liquidate prestazioni indebite, con riguardo alle condizioni di erogabilità previste dalla legge.

6. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso promosso dall’INAIL avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie. Nessuna pronuncia deve essere emessa sulle spese processuali non avendo l’intimata esercitato attività difensiva.

PQM

La Corte inetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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