Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13061 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13061 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 18314-2012 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.I. 01008081000,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo
2014
675

studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LUPARI ENRICO;

Data pubblicazione: 10/06/2014

- intimato –

Nonché da:
LUPARI ENRICO c.f. lprnrc53d03e228g, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. CASAL DE’ PAZZI 148, presso
lo studio dell’avvocato FELICIANI WALTER,
e

difeso

dall’avvocato

LEONARDI

RICCARDO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.I. 01008081000;
– intimata –

avverso la sentenza n. 612/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 29/05/2012 R.G.N. 1000/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato LEONARDI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione
ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

rappresentato

R. Gen. N. 18314/2012
Udienza 25.2.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 612 del 2012, la Corte d’appello di Ancona riformava la
sentenza del locale Tribunale e condannava Rete Ferroviaria italiana s.p.a.. ad
inquadrare Enrico Lupari – Capo tecnico superiore di area IV- nella V categoria del
CCNL di settore con la qualifica di Capo Tecnico Sovrintendente con decorrenza dal

riteneva che, incontestato l’effettivo svolgimento da parte del Lupari delle mansioni
dedotte in ricorso, esse fossero effettivamente corrispondenti all’attività del Capotronco, inquadrata nel V livello, che presupponeva la presenza e sorveglianza
continua, né aveva rilievo che la titolarità e la responsabilità della funzione potessero
essere attribuite a soggetto diverso, titolare di incarico “ad interim”, che tuttavia era
sul posto solo saltuariamente. RFI inoltre non aveva contestato le deduzioni
formulate in merito all’effettiva autonomia di cui il ricorrente aveva goduto,
risultante dalle dotazioni necessarie quali il telefono per le comunicazioni di servizio
e l’utilizzo della rete.
Di tale sentenza Rete Ferroviaria italiana s.p.atot domandato la cassazione
deducendo un unico articolato motivo di impugnazione; Enrico Lupari ha resistito
con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come unico motivo di ricorso R.F.I. deduce “Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2103 c.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alle
declaratorie contrattuali di cui all’all. 4 del CCNL 1990/1992. Motivazione omessa
e/o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Lamenta che la
decisione della Corte d’Appello si sia basata su congetture del tutto generiche ed
arbitrarie e prive di riscontro fattuale, mentre la valutazione avrebbe dovuto
consistere nell’accertamento della corrispondenza o meno delle mansioni
concretamente svolte con il profilo rivendicato o con quello posseduto. Quanto ai
requisiti dell’autonomia e responsabilità, sostiene che la loro sussistenza sarebbe
stata affermata in carenza di prova e malgrado le formulate contestazioni.
Il ricorso incidentale viene formulato dal Lupari sulla base di due motivi.
Come primo motivo deduce “Violazione ex art. 360 comma 3 c.p.c. dell’art. 91
P la Ghinoy,

estensore

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13.3.2002 ed a corrispondergli le conseguenti differenze retributive. La Corte

R. Gen. N. 18314/2012
Udienza 25.2.2014

c.p.c., dell’art. 24 L. 794/1942, del D.M. Giustizia 5 ottobre 1994 n. 585 e del D.M.
Giustizia 8 aprile 2004 n. 127 per avere la Corte d’Appello liquidato le spese legali
del doppio grado in cifra unica nonostante il deposito di nota spese sia in primo che
in secondo grado e comunque in misura inferiore ai minimi della tariffa”. Riporta il
contenuto delle due note spese prodotte ed immotivatamente disattese dalla Corte di

questa Corte. Come secondo motivo lamenta “Omessa o contraddittoria motivazione
ex art. 360 c.1 n. 5 c.p.c. in ordine alla determinazione delle spese di lite liquidate in
misura unica senza distinguere tra diritti, onorari e spese pur in presenza della nota
spese dimessa dal ricorrente/appellante”.
Il ricorso principale è fondato.
La sentenza gravata incorre infatti nel vizio di difetto di motivazione sotto più
profili, non essendo stati rispettati i principi condivisi e consolidati affermati da
questa Corte in tema di applicazione dell’art. 2103 c.c. .
– In primo luogo, nel procedimento logico – giuridico diretto alla
determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi
dalla ricognizione dei caratteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche
alla stregua della disciplina collettiva del rapporto e dall’accertamento in fatto
dell’attività lavorativa effettivamente svolta, al fine di ricondurla all’una o all’altra
previsione contrattuale. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7959 del 12/06/2001, Sez. L,
Sentenza n. 5128 del 2007, Sez. L, Sentenza n. 26234 del 30/10/2008). Tale
procedimento logico non è stato seguito dal giudice di merito, che non ha individuato
quali fossero i caratteri differenziali tra l’inquadramento posseduto e quello richiesto,
né in sentenza si ritrova alcun richiamo alle previsioni del contratto collettivo.
– La motivazione è infatti basata sul fatto che il Lupari abbia svolto le
mansioni di Capo-tronco lavori. Non risulta tuttavia dalla sentenza su quali basi al
Capo-tronco lavori debba essere attribuito l’inquadramento nel V livello, se in virtù
delle previsioni del contratto collettivo o in esito alla comparazione intersoggettiva
con altri dipendenti; nel secondo caso, peraltro, in considerazione dell’ inesistenza di
un generale principio di parità di trattamento nell’impiego privato (ex plurimis, Sez.
L, Sentenza n. 23273 del 08/11/2007, Sez. L, Sentenza n. 3446 del 20/02/2004)
Paola Ghinoy, estensore
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merito e chiede che esse siano assunte a parametro per la liquidazione ad opera di

R. Gen. N. 18314/2012
Udienza 25.2.2014

sarebbe stato necessario che tale equiparazione potesse derivare dall’ uso delle
clausole di correttezza e buona fede come tecnica di controllo dei poteri datoriali e
per l’ intervento correttivo, da parte del giudice, sull’adempimento contrattuale.
– In terzo luogo, anche dato per ammesso che le mansioni di capo-tronco
determinassero il diritto al superiore inquadramento, il giudice di merito avrebbe

fossero svolte dal ricorrente con la pienezza di poteri, l’autonomia e la responsabilità
che le caratterizza (Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, n. 2293 del
31/01/2013). Allo scopo non era infatti sufficiente rilevare che il Lupari era l’unico
presente sul posto, quando non si è chiarito quali conseguenze determinasse a tale
fine la presenza sul posto e quali fossero le attività che non potevano essere compiute
a distanza. Non sarebbe stata infatti bastevole a determinare il superiore
inquadramento un’autonomia limitata a interventi parziali da disporre in via
d’urgenza in relazione ad eventi straordinari incompatibili con l’attesa dell’intervento
del superiore gerarchico, quando in via ordinaria fosse costui a dover provvedere.
Inoltre, preso atto del dato formale costituito dal fatto che alcuni provvedimenti
erano sottoscritti dall’incaricato “ad interim”, il giudice di merito avrebbe dovuto
valutarne le ripercussioni sull’aspetto relativo alla responsabilità ed all’autonomia del
Lupari.
– Infine, qualora le mansioni di capo-tronco fossero state svolte in
sostituzione del titolare, sarebbe stato necessario al fine di riconoscere il superiore
inquadramento escludere che le mansioni proprie della qualifica del sostituto
comprendessero già compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato (Sez.
L, Sentenza n. 4149 del 21/02/2011).
Le considerazioni che precedono determinano l’accoglimento del ricorso
principale e la cassazione della sentenza impugnata; essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., ad
altro giudice, che si designa nella Corte d’appello dell’Aquila, che procederà ad un
nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto. Al giudice di
rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Paola Ghinoy,

estensore

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dovuto verificare se l’assegnazione a tali mansioni fosse stata piena, ovvero se esse

R. Gen. N. 18314/2012
Udienza 25.2.2014

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale.
P .Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte
d’appello dell’Aquila.

Così deciso in Roma, il 25.2.2014

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