Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13060 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21537-2018 proposto da:

C.L., C.A., C.G., CO.AN.,

F.M., nella qualità di eredi di F.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PATRICELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE COLUCCI;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO

PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3129/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da F.R., diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento;

2. l’originaria ricorrente aveva esposto di essere stata costretta ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione;

3. a fondamento della decisione i giudici d’appello rilevavano che, secondo consolidati principi affermati da questa Corte (per tutte Cass. n. 26972 del 2008), il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari;

4. avverso la sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

5. l’INPS ha resistito con controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inottemperanza al giudicato da parte dell’Inps, osservando che la Corte territoriale aveva ridotto la questione posta alla sua attenzione a una mera richiesta di risarcimento per ritardo, senza considerare che il presupposto del danno traeva origine dalla circostanza che l’Istituto non aveva ottemperato a una sentenza passata in giudicato ed era rimasto immotivatamente inerte al comando dell’Autorità giudiziaria, così vanificando il diritto di rango costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale;

2. con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che la Corte di appello sminuisce esageratamente la lesione evocata in giudizio fino a ridurla al rango di un mero disagio, laddove quella che consegue all’inottemperanza del giudicato è lesione intollerabile di un diritto costituzionalmente qualificato, garantito dall’art. 2 Cost., correlato all’effettività della tutela giurisdizionale;

3. con il terzo motivo deducono omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto storico dell’inottemperanza al giudicato protrattasi per il periodo indicato in ricorso, quale fonte generativa della lesione di rango costituzionale produttiva del danno non patrimoniale invocato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

4. i tre motivi, intimamente connessi, si prestano a una trattazione unitaria;

5. le questioni oggetto del presente giudizio sono state già decise con pronuncia di questa Corte n. 29206 del 2019, le cui argomentazioni si ritiene di confermare integralmente in questa sede;

6. in primo luogo è da rilevare, ad escludere ogni rilevanza della prima e dell’ultima censura, che dalla sentenza si evince con chiarezza che la Corte d’Appello ha ben considerato che la dante causa dei ricorrenti aveva fondato la domanda sull’inadempimento al giudicato quale fatto causativo della lesione non patrimoniale, prendendo in considerazione il fatto storico della protratta inottemperanza, come è dimostrato dalla circostanza che, nel negare che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale, la stessa Corte ha evidenziato che “l’oggetto del giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente riconosciuta e in godimento”;

7. in ordine, poi, alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., oggetto della seconda censura, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risulta conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità a partire da Sez. U. n. 26972 dell’11/11/2008;

8. in base alla ricostruzione offerta da questa Corte, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale;

9. questa Corte di legittimità nella richiamata decisione (si veda anche Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ha chiarito che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa;

10. la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti parametri, dal momento che, per un verso, ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetto sprovvisto di redditi previdenziali, sicchè non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, ha posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo;

11. non vale a smentire il ragionamento della Corte il richiamo contenuto in ricorso alla lesione del principio dell’effettività della tutela giudiziale, interesse che, in mancanza di allegazione di specifiche ricadute sulla dignità umana, esula dalla sfera strettamente attinente agli interessi della persona ed è presidiato dalle garanzie pubblicistiche attinenti ai mezzi posti a disposizione dal giudizio di esecuzione, da espletarsi sotto il controllo dell’amministrazione della giustizia;

12. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

13. le spese seguono la soccombenza;

14. non è invocabile nella fattispecie l’art. 152 disp. att. c.p.c. che, nel testo vigente per effetto della modifica di cui al D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 316 del 2003, prevede, a date condizioni, l’esonero della parte soccombente dall’onere delle spese processuali in relazione ai giudizi “promossi per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali”; il presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per ritardo nella riliquidazione pensionistica, è estraneo all’ambito di applicazione della citata disposizione e resta pertanto assoggettato alle regole generali dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Inps delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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