Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13060 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20037-2012 proposto da:

M.E., M.M.R., D.M., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DAVIDE STECCANELLA, STEFANO LUPIS;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TURATE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA MARINA

1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO TUMBIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che, con l’impugnata sentenza n. 43/45/12, depositata il 10/4/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello di D.M., M.E. e M.M.R., e riformava la decisione n. 17/03/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Como, che aveva respinto i ricorsi proposti dai predetti contribuenti, eredi di M.P., deceduto nel (OMISSIS), avverso gli avvisi d’accertamento loro notificati dal Comune di Turate, per il recuperato della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), anni d’imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, calcolata sul valore di un terreno di mq. 27.340 ritenuto edificabile, in quanto inserito nello strumento urbanistico PIP 3;

che secondo il Giudice di appello gli avvisi di accertamento sono adeguatamente motivati, avendo il Comune dato conto dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali gli atti impositivi erano stati emessi, che la base imponibile dell’imposta è corretta in quanto anche le aree soggetta a vincoli di destinazione a finalità pubbliche, quali parcheggi, verde e servizi sociali, mantengono una potenzialità edificatoria, come comprovato dal certificato di destinazione urbanistica depositato in primo grado, e corretti, avendo l’Ente locale determinato il valore di mercato del terreno, per l’anno 2008, sulla base della trattativa intercorsa con per la cessione volontaria perfezionatasi con atto del 14/7/2009, e per gli anni dal 2004 al 2007, sulla base di quanto previsto nella Delib. comunale, non assumendo rilievo la coltura praticata sul terreno in oggetto, mentre va accolto il motivo di gravame concernente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pronunciata dal giudice di prime cure in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’8/10/2009 intestato impersonalmente agli eredi di M.P., per l’anno 2008, essendo stato l’avviso annullato e sostituito da quello contraddistinto con il n. (OMISSIS) del 18/1/2010, in quanto quest’ultimo atto impositivo risulta indirizzato solo alla D., sicchè per gli altri due eredi continua ad avere efficacia l’accertamento n. (OMISSIS), con conseguente illegittimità, per duplicazione, degli avvisi di accertamenti contraddistinti con i numeri (OMISSIS), emesso nei confronti di M.E., e (OMISSIS), emesso nei confronti di M.M.R., entrambi il 29/10/2009, e va accolto anche il motivo concernente la errata quantificazione della quota indivisa di comproprietà spettante alla D., con consequenziale riforma della appellata pronuncia;

contro la sentenza della CTR i contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Comune resiste con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 e art. 5, comma 5, giacchè la decisione della CTR non è in linea con la giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), secondo cui un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e non può, pertanto, essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, ed il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione;

che con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza giacchè la CTR ha erroneamente ritenuto che nella specie il terreno non avesse perduto il carattere di edificabilità per effetto del vincolo pubblicistico e che il suo valore fosse stato quantificato in Euro 54,00 al metro quadro nel corso della trattativa per la cessione volontaria del terreno a quel prezzo, altrimenti sarebbe stato espropriato;

che con il terzo motivo, in via subordinata, deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza giacchè la CTR ha erroneamente posto a carico degli appellanti le spese del giudizio nella misura di quattro quinti, compensato il residuo tra le parti, in ragione del solo parziale accoglimento del gravame, mentre risulta prevalente la soccombenza del Comune di Turate;

che la questione posta dai ricorrenti con il primo motivo di doglianza può essere agevolmente risolta alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo confermato con la sentenza n. 23814/2016, la quale ha affermato il principio, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), secondo cui “l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2 atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile”;

che detto principio, afferente alla qualificazione come area fabbricabile di un’area sottoposta a vincolo di destinazione, reitera quanto già affermato con la sentenza n. 14763/2015, secondo cui la specifica destinazione dell’area e la sua inclusione del Piano Regolatore Generale come “zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico” incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, ma non esclude il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l’appartenenza alla predetta categoria in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2;

che, infatti, l’edificabilità di un’area dipende dalla sua inclusione come tale nel PRG, condizione necessaria e sufficiente per la sua assoggettabilità all’ICI, ed i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, devono tenersi distinti dai vincoli di destinazione (nella specie per la realizzazione di attrezzature o impianti di interesse pubblico quali parcheggi, verde pubblico, servizi sociali ed altro) che non fanno venir meno la originaria natura edificabile dell’area secondo il Piano regolatore generale;

che, peraltro, la Corte ha avuto occasione di chiarire, con la sentenza n. 5161/2014, sempre in tema di ICI, che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi;

che, dunque, la CTR ha correttamente ritenuto che, per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della “mera potenzialità edificatoria”, e perciò della concreta appetibilità del suolo, poichè il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, fatta salva la possibilità di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in quanto elementi incidenti sul valore del bene in comune commercio, giacchè la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita dalla generalità dei consociati per acquisita e difficilmente reversibile, con conseguente inapplicabilità del diverso criterio di valutazione del bene invocato dai contribuenti;

che, quanto alla seconda censura, concernente la valutazione dell’immobile effettuata dall’ente impositore e fatta propria e dalla CTR, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non rileva la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell’area, bensì il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè l’accertamento che essi riguardino terreni con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti;

che, pertanto, il prezzo di mercato può essere tratto anche da fonti diverse, quali appunto le cessioni volontarie, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l’immobile da stimare;

che, nella fattispecie in esame, la CTR ha individuato il valore di mercato del terreno, nell’anno 2008, tenendo conto degli indici (massimo 1,00 mc/mq, massimo 10,00 ml e massimo 10% area fondiaria) ricavabili dal certificato di destinazione urbanistica prodotto in primo grado dai ricorrenti, confermativi della potenzialità edificatoria, e del dato concretamente desumibile dalla trattativa volta alla cessione volontaria del medesimo bene soggetto ad imposizione, mentre per gli anni dal 2004 al 2007, dal quanto previsto dalla delibera comunale, evidenziando con motivazione del tutto logica che nel contempo siffatti elementi di giudizio non sono stati superati dalle contrarie allegazioni dei contribuenti, ed in relazione a siffatto argomentare non è dato comprendere quali altri elementi probatori avrebbero potuto determinare una diversa decisione della controversia;

che infondato è anche terzo – subordinato – motivo di censura, in quanto la questione concernente sulla statuizione delle spese del grado, compensate parzialmente tra le parti, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

LA CORTE, rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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