Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13060 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 15/06/2011), n.13060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.L., e per esso agli eredi impersonalmente, difensore di

se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 84,

(avviso postale), deceduto;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E.L. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Napoli (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2001-2004 relativi ad un box adibito a parcheggio auto, la C.T.R. Campania rigettava l’appello del contribuente (il quale aveva dedotto la nullità della sentenza per non aver ricevuto l’avviso di fissazione di udienza, nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.L. n. 566 del 1993, art. 62), rilevando che non sussisteva omessa pronuncia in quanto i giudici di primo grado avevano implicitamente ritenuto dovuta l’imposta e che il box non era escluso dalla assoggettabilità alla Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 ben potendo tale cespite produrre rifiuti ed essere in ogni caso adibito ad uso diverso dalla custodia delle auto.

2. Col primo motivo, deducendo violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 nonchè artt. 112 e 132 c.p.c., il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avevano omesso di decidere (e motivare) in ordine al motivo d’appello concernente la mancata comunicazione dell’avviso di udienza.

Il motivo è fondato. Dalla stessa sentenza emerge infatti che era stato proposto tale motivo di appello ma su di esso non risulta alcuna decisione. E’ in proposito da evidenziare che nel controricorso il Comune di Napoli contesta nel merito la necessità nella specie di un avviso di udienza, tuttavia non contesta la censura proposta in questa sede (concernente l’omessa pronuncia su di un motivo di appello), ad esempio adducendo che non vi era stato un motivo di appello nei termini sopra riportati ovvero che vi era stata una pronuncia in proposito.

E’ inoltre da rilevare che, se vero che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007), è tuttavìa anche vero che, secondo la Cassazione, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto con assorbimento dei successivi motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla C.T.R. Campania.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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