Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1306 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8930-2014 proposto da:

PENSOFAL INTERNATIONAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Pensofal International s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 156/46/13 pubblicata il 2 maggio 2013 della Commissione tributaria regionale della Campania con la quale era stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 20/14/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso presentato dalla stessa società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale venivano comminate sanzioni conseguenti alla violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 58, convertito in L. n. 427 del 1993, in relazioni ad operazioni erroneamente qualificate come non soggette ad IVA e non qualificabili come triangolazioni all’esportazioni;

che la ricorrente ha successivamente prodotto documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni in L. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) di cui l’avviso di accertamento per cui è giudizio costituisce presupposto;

che con ordinanza n. 26383/19 del 29 maggio – 17 settembre 2019 questa Corte ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione di tale ordinanza per la notifica all’Agenzia delle Entrate della produzione della nuova documentazione;

che la ricorrente ha provveduto a tale notifica;

Diritto

CONSIDERATO

che l’adesione alla definizione agevolata della lite in relazione alla cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento impugnato ed il pagamento delle relative somme debitamente documentato dalle copie dei bonifici bancari prodotte, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;

che nulla si dispone sulle spese di giudizio perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni in L. n. 225 del 2016; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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