Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1306 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1306 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 18666-2012 proposto da:
OUANZI MALIKA in proprio e nella qualità di genitore esercente la
potestà genitoriale e parentale sul minore Nicolardi Andrea,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16,
presso lo studio dell’avvocato REHO STEFANIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato PISTILLI MASSIMO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente Contro
SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI
GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 22/01/2014

- controricorrente nonchè contro
GIACOBBI LORELLA, VINCENTI ISABELLA;
– intimate –

ROMA del 4.4.2012, depositata il 17/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Chiara Moraschi (per delega avv.
Massimo Pistilli) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alessi Gaetano che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Ric. 2012 n. 18666 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1886/2012 della CORTE D’APPELLO di

53) R. G. n. /2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo una controversia in materia di
rilascio per finita locazione, dichiarava improcedibile l’appello (sentenza
17/04/2012, non notificata).

c.p.c., comma 2 – posto che la notifica, del ricorso e del decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, era stata effettuata
solo successivamente – la Corte motivava l’improcedibilità sostenendo che,
pur trattandosi di termine ordinatorio, l’avvenuta scadenza, senza richiesta di
proroga, determinava conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso
del termine perentorio, quali la rilevabilità d’ufficio e la non sanabilità.
Dopo una sintetica rassegna di giurisprudenza, richiamava la decisione
Cass. S.U. n. 20604 del 2008.
1.1. Il ricorso in appello e il relativo decreto sono stati notificati il 13
gennaio 2012; l’udienza di discussione era fissata per la data del 13 aprile
2012; quindi, risulta rispettato l’art. 435 c.p.c., comma 3.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i
ricorrenti sopra indicati con un unico motivo di ricorso, lamentando
“violazione ed errata applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5
c.p.c., degli artt. 435 c. 2 e 3, anche in relazione a quanto disposto dagli art.
153 e 154 c.p.c”
3. Resiste con controricorso Sara Assicurazioni S.p.a..
4. – Il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio consolidato,
secondo cui “Nel rito del lavoro (applicabile pro tempore al caso di specie)
il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 cod.
proc. civ., comma 2,) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non
comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno spanum

deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di
discussione, perché egli possa apprestare le proprie difese (art. 435 cod.

3

Rilevato il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 435

proc. civ., comma 3)” (Cass. n. 15590, 15419 e 8411/2011; n. 26489 e
21358 del 2010).
3.1. Tali precedenti hanno deciso fattispecie identiche, sulla base della
giurisprudenza costante, relativa al mancato rispetto del termine per la
notifica, concernente sia il primo grado (art. 415 c.p.c., Cass. n. 26039 del
2005) che l’appello (Cass. n. 352 del 1987), in ipotesi in cui risultava
rispettato il termine tra la data della notifica e l’udienza di discussione. In

regolazione legislativa (nel senso della permanenza degli effetti della
compiuta notifica nel caso di rispetto del comma 3) delle conseguenze
dell’inosservanza del termine di cui al comma 2, con conseguente
superamento della esigenza della preventiva richiesta di proroga; b) alla non
ipotizzabilità della violazione del principio della ragionevole durata del
processo (art. 111 Cost.) rispetto alla disciplina legislativa suddetta; c) alla
non pertinenza della svolta effettuata da Cass. S.U. n. 20604 del 2008
(successivamente confermata), secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello,
pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di
fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla
stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal
principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111
Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ.,
all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a
norma dell’art. 291 cod. proc. civ.”, relativa alla diversa ipotesi di
inesistenza di notificazione e non alla notificazione effettuata in ritardo.
3.2. La non pertinenza della decisione delle S.U. del 2008, rispetto alla
questione di diritto in esame, è stata confermata dalla Corte costituzionale
(ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla
base della suddetta decisione delle S.U., per evidente erroneità del
presupposto interpretativo. L’accoglimento del ricorso è correlato alla
sussistenza di precedenti conformi.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e l’accoglimento dello stesso;
nonché la cassazione con rinvio alla medesima Corte di Appello per l’esame
4

essa si argomenta diffusamente (si veda la motivazione) in ordine: a) alla

nel merito dell’impugnazione e per la decisione sulle spese anche in ordine
a quelle del presente giudizio.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte resistente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso.
Ritenuto che:

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto, essendo manifestamente fondato,
con rinvio della causa, anche per la pronunzia in ordine alle spese, incluse
quelle del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

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