Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1306 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1306 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20886/2013 R.G. proposto da
Sodisco

Società

Unipersonale

a

responsabilità

limitata,

rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Fagetti, Alessandra Benedini
e Mauro Mezzetti, con domicilio eletto in Roma, via Germanico 197,
presso lo studio dell’avv. Mauro Mezzetti;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

— controncorrente Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 18/32/13, depositata il 20 febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’Il ottobre
2017;
uditi gli avv. Alessandra Benedini per la società e l’avv. Mario
Capolupo per l’Avvocatura generale dello Stato;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Como dell’Agenzia della Commissione

limitata, avviso di accertamento ai fini dell’imposte dirette e ai fini Iva
per l’anno 2005.
L’avviso si riferiva a contratti con i quali la contribuente ha
concesso in locazione alla Cosmint S.p.A. un complesso immobiliare
dietro il pagamento di un canone ritenuto dal Fisco non in linea con
l’ordinario criterio di economicità cui dovrebbe ispirarsi l’attività di
impresa. Ciò si desumeva dalla esistenza di sublocazioni, riferite a
minori consistenze di porzioni del complesso, per canoni superiori,
nonché dagli indici statistici OMI.
Secondo la ricostruzione del Fisco la operazione aveva quale
finalità di trasferire sulla società conduttrice i ricavi derivanti dalla
locazione degli immobili, tenuto conto che la contribuente era
derivata dalla scissione della Cosmint S.p.A., che le aveva trasferito il
complesso oggetto di locazione.
Impugnato l’avviso, la società ne otteneva l’annullamento della
Commissione tributaria provinciale di Como, la cui sentenza era poi
parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della
Lombardia, che riteneva la ripresa fondata per importo inferiore
rispetto a quello preteso dal Fisco.
La Ctr ha operato la diversa quantificazione applicando i prezzi
unitari desumibili dalle sublocazioni sulla superfice corrispondente a
quella oggetto di sub locazione, mantenendo per la restante
superficie il corrispettivo stabilito in contratto.
Contro la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione
sulla base di tre motivi.
2

ha notificato alla Sodisco, Società uninominale a responsabilità

L’agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.
Ambedue le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la memoria la contribuente ha fatto presente che, in
relazione alla vicenda per cui è causa, la Direzione Provinciale di

accertamento per l’anno 2006, in relazione al quale la Commissione
tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione di
primo grado, interamente favorevole per la società, con sentenza
divenuta irrevocabile in mancanza di impugnazione.
A corredo della memoria ha prodotto la sentenza con
l’attestazione della mancata impugnazione.
Su tale premessa, posto che il diverso accertamento annullato si
fonda sui medesimi presupposti fattuali e giuridici di quello per cui è
causa, ha chiesto alla Corte di definirsi il giudizio in considerazione
dell’accertamento compiuto nel diverso anno di imposta.
1.1. Il rilievo è fondato. Il diverso avviso di accertamento per
l’anno 2006, oggetto di giudicato, fu emesso sulla base della
medesima verifica sulla cui scorta fu emesso l’avviso oggetto del
presente giudizio per l’anno 2005.
La sentenza passata in giudicato recepito le giustificazioni fornite
al riguardo dalla società (quelle medesime giustificazioni che la
sentenza impugnata ha parzialmente disatteso), ritenendo che le
circostanze del caso concreto giustificassero, diversamente da quanto
ritenuto dall’Amministrazione finanziaria che aveva fondato
l’accertamento sulla antieconomicità del canone contrattuale, la
previsione del corrispettivo nella misura risultante dai contratti.
Posto che l’accertamento compiuto dalla Ctr inerisce al medesimo
fatto, immutato nei due anni e comune ai due diversi accertamenti, la
presente controversia va risolta alla luce del principio secondo il
quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al
3

Como dell’Agenzia delle entrate ha emesso diverso avviso di

medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine
alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di
diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la
cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione

stesso punto di diritto accertato e risolto. Tale efficacia, riguardante
anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria,
nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto
l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad
un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di
fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della
fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta,
assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass., S.U., n.
13916/2006; conf, n. 16675/2011). Ad esempio il carattere gratuito
di un finanziamento pluriennale dalla società controllante a favore
della controllata, accertato con efficacia di giudicato per un anno
d’imposta, ha efficacia espansiva anche nel giudizio relativo ad altra
annualità, afferendo all’identico rapporto giuridico, senza che rilevi la
differente disposizione normativa contestata nel diverso atto
impositivo impugnato (Cass. n. 18875/2016).
È pacifico inoltre, che l’esistenza del giudicato esterno, al pari di
quello interno, è rilevabile anche d’ufficio anche nel giudizio
di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel
giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia
formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata
(Cass. n. 9512/2009)
In applicazione di questi principi il ricorso va pertanto accolto, con
assorbimento di ogni altra questione.

4

contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio e stante la natura della lite – possono compensarsi tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

Roma 11 ottobre 2017.

dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

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