Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13059 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 23/06/2016), n.13059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4796-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentai e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA DATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., C.F. GRTLUIN54L23300S, domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA FISCO OLDRINI, ALESSIO

OLDRINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SPERANZA S.C.A.R.L., PROVINCIA DI VARESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 639/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 16.4.2009 G.G. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata accolta la sua domanda rivolta all’INPS e diretta al riconoscimento del diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento disabile ex lege n. 68 del 1999 ed erano state compensate le spese di lite. Ha assunto a base dell’Impugnazione l’erronea compensazione delle spese, essendo risultato totalmente vittorioso.

2. Con sentenza del 24 maggio 2010 la Corte d’appello di Milano ha accolto l’impugnazione e, secondo Quanto disposto nel dispositivo, ha condannato “l’Inps e il Ministero in solido” a pagare le spese di primo grado liquidate in Euro 1.550,00, oltre iva a cpa, e le spese di appello liquidate “in Euro 1.000,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore.

3. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione l’INPS. Il G. resiste con controricorso. Non svolgono Invece attività difensiva la Speranza soc.coop. a r.l. e la Provincia di Varese, pure convenute nel di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto Insanabile tra motivazione e dispositivo, In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che, a fronte del dispositivo come sopra trascritto, la motivazione della sentenza indicava un diverso importo delle spese – che peraltro poneva anche a carico del Ministero, mai convenuto In giudizio -, liquidate In Euro 800 per ciascun grado, di cui Euro 700,00 per onorari e Euro 80,00 Per diritti.

2. Il motivo è fondato e la sentenza deve essere dichiarata nulla per l’ insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione. Tra le due parti della sentenza, infatti, non vi è alcuna coerenza o coincidenza, o un qualsivoglia riferimento che consenta di individuare con esattezza quale sia stata la volontà del giudice del merito nella determinazione delle spese di lite. Non si è dunque in presenza di una mera divergenza quantitativa, emendabile attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, in difetto di elementi obiettivi che inequivocabilmente sostengano una parte rispetto all’altra.

3. Peraltro il motivo di ricorso è correttamente formulato, laddove l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per non aver indicato l’Inps, riguardo alle altre parti cui il ricorso è stato notificato, la sede legale e il loro legale rappresentante è inammissibile non avendo la parte dedotto che tale omissione è Idonea a generare equivoci sull’esatta identificazione del soggetto evocato e neppure specificato quale interesse giuridicamente tutelabile sia stato concretamente leso dalle Indicate omissioni. Va invero ricordato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dai diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (in tal senso Cass., 18 dicembre 2019, n. 26831).

4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice d’appello che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, In diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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