Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13059 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. III, 14/05/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35351-2019 proposto da:

E.V., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLA MOSCATELLI, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4311/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.V., cittadino della (OMISSIS), propone un motivo di ricorso, notificato il 15 novembre 2019, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza n. 4311/2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 26.10.2019, non notificata.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

La domanda del ricorrente, volta al riconoscimento, in via gradata, di tutte le forme di protezione internazionale, veniva rigettata in primo grado con sentenza confermata in appello.

Il ricorrente non racconta nulla della sua vicenda personale nè processuale nella parte del ricorso destinata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, procedendo direttamente all’esposizione del motivo. A pag. 5 del ricorso ricostruisce la sua vicenda personale: lasciava la sua città natale a 17 anni, a seguito della morte del padre in circostanze mai chiarite, forse legate alla attività politica da questi svolta. Si trasferiva con i fratelli a casa di uno zio, quindi fuggiva in (OMISSIS) dove dapprima lavorava in un autolavaggio, quindi veniva arrestato, rimaneva detenuto per oltre sei mesi, sottoposto a svariati maltrattamenti e malnutrito. Riporta diverse patologie per le quali veniva curato in Italia, alcune delle quali croniche.

Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 nonchè la illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione laddove la corte d’appello ha rigettato la sua domanda volta alla concessione della protezione umanitaria, avendo la corte negato che fosse stata illustrata, dallo stesso ricorrente, una particolare situazione di vulnerabilità.

Sostiene che manchi nella sentenza impugnata ogni raffronto tra la condizione del ricorrente in Italia e quella in cui si troverebbe ove tornasse a vivere nel paese di origine, in contrasto con la necessità di accertare giudizialmente la sussistenza o meno di una condizione di vulnerabilità.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza rigettava la domanda volta alla concessione della protezione umanitaria affermando che il ricorrente non fosse credibile quanto ai suoi motivi di allontanamento dal paese di origine, che quindi attribuiva esclusivamente ad una scelta personale e non alla necessità di sottrarsi ad una situazione di pericolo, che le patologie dalle quali risultava affetto il ricorrente ben avrebbero potuto essere curate anche nel paese di origine e che non risultava la prova di alcun percorso di integrazione compiuto in Italia.

Il ricorrente sottolinea che la prospettiva di far rientro forzatamente in un paese abbandonato quando era ancora minorenne, in situazione di assoluta precarietà, significherebbe determinarne uno sradicamento che risulterebbe ancora più drammatico rispetto all’intero processo migratorio posto in essere in giovanissima età. Però nulla riferisce sulla sua attuale situazione in Italia, sul suo livello di integrazione e sul fatto che esso sia stato misconosciuto, nè indica di aver allegato queste circostanze al giudice di merito (nè tanto meno di averle documentate) e che questi abbia trascurato di considerarle all’interno del giudizio di comparazione volto all’accertamento della vulnerabilità.

Non attacca efficacemente quindi la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza finanche di allegazioni atte a documentare un qualche percorso di integrazione e quindi a fondare una valutazione comparativa di vulnerabilità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA