Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13059 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 13059 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 9932-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A DE NINO” ITG “R. MORANDI DI
SULMONA”, in persona del DIRIGENTE SCOLASTICO pro
tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
2014
634
^

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano
òpè lègi in ROMA, allm VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
=Aeorrenfik
contro
DI BACCO VELIA LIBERATA C.F. DBCVLC53D63H007Z, già

Data pubblicazione: 10/06/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER,

48,

• presso lo studio dell’avvocato CAPORALI GIANCARLO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LEONARDO ROBERTO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

avverso la sentenza n.

controricorrente

321/2007 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 30/03/2007 R.G.N. 238/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato CAPORALI GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
inammissibilità in subordine rigetto.

DI CASSAZIONE;

1. Con sentenza del 30 marzo 2007, la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma
della sentenza del tribunale di Sulmona del 7.10.2005, ha condannato il MIUR
e l’IIS De Nino di Sulmona alla restituzione in favore della prof. Di Bacco
della somma di € 2720, oltre accessori, ritenendola indebitamente trattenuta
sulla busta paga della dipendente.
2. In particolare, la Corte ha riconosciuto il diritto della lavoratrice alla fruizione
di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue, non
solo per la frequenza di corsi universitari, ma anche per la preparazione degli
esami e per la preparazione della tesi di laurea, sulla base delle previsioni del
CCDP 18.12.1997 e CCDR 8.11.2002, applicabili ratione temporis alle pretese
della ricorrente.
3. Propone ricorso avverso tale sentenza il MIUR e l’IIS, per due motivi. Resiste
la lavoratrice con controricorso.
4. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione di legge in
relazione agli artt. 3 e 8 del d.P.R. 23.3.1988, n. 395, rilevandosi che tale
disciplina prevede la fruizione dei permessi solo per la frequenza dei corsi
previsti (e per venti ore per la preparazione della laurea per contatti con il
relatore) e non anche per la preparazione degli esami o dell’esame di laurea
(oltre le venti ore dette), per le quali attività è prevista solo la possibilità di
fruire, ove possibile, di turni di lavoro che agevolino l’interessato.
5. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 8 del d.P.R. 23.3.1988, n.
395, nella parte in cui la sentenza non ritiene necessaria per la fruizione dei
permessi la produzione della documentazione comprovante la frequentazione
dei corsi, documentazione che -ai sensi della disposizione ora detta- deve
essere presentata subito dopo la fruizione del permesso e non oltre il termine
dell’anno solare, a pena di decadenza.
6. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato presentato oltre il
termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.: la sentenza impugnata è
stata depositata venerdì 30 marzo 2007, il ricorso è stato notificato a mezzo
posta solo martedì 1.4.2008, né risulta che l’atto sia stato altrimenti consegnato
prima.
7. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 100,00 per spese ed
€ 2000,00 per competenze, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2014.

Rg. 9932/08 — Miur +1 c. Di Bacco

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