Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13058 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13058

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27050/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Camosci, con

domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 135, presso lo studio

Legali Studio Legale e Tributario;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributarla regionale della

Lombardia, n. 117/05/13 depositata l’11 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico mezzo, nei confronti di R.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.R. della Lombardia – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento per Iva e Irap relative all’anno 2005 – ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto per la duplice ragione che: a) l’atto notificato al contribuente porta l’indicazione di una sentenza (C.T.P. di Sondrio n. 25/1/12 depositata il 7/3/2012) diversa da quella di primo grado che lo riguardava (C.T.P. di Sondrio n. 1/2/12 depositata il 12/1/2012); b) l’atto d’appello depositato in segreteria contiene gli estremi esatti della sentenza impugnata ed è pertanto difforme dall’originale spedito alla parte;

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’erroneità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, di tale decisione sotto entrambi i profili, dal momento che l’erronea indicazione, nell’atto notificato alla controparte, degli estremi della sentenza impugnata, non ha comunque impedito, attraverso l’esame del contenuto dell’atto medesimo, di individuare con certezza il provvedimento oggetto di impugnazione, dovendosi conseguentemente considerare ininfluente anche la difformità sul punto rilevabile tra il predetto atto e la copia dello stesso depositata nella segreteria del giudice d’appello;

considerato che la censura è fondata, sotto entrambi i profili;

che, invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare, con indirizzo consolidato, in tema di procedimento tributario, l’erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione allorchè sia possibile, attraverso l’esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell’impugnazione (Cass. 25/09/2014, n. 20324; Cass. 20/04/2007, n. 9377; Cass. 26/04/2001, n. 6084);

che non può dubitarsi che tale possibilità ricorra nella specie, ciò potendosi ricavare univocamente dall’ampia ed esaustiva descrizione, nella parte narrativa della stessa sentenza d’appello, dei termini della controversia riguardante l’odierno controricorrente e del contenuto della sentenza impugnata, nonchè delle pertinenti difese che, nel merito, l’appellato ha in quella sede svolto (a riprova della piena identificazione del provvedimento impugnato);

che ne discende ulteriormente, come rettamente argomentato in ricorso, l’ininfluenza della formale difformità sul punto rilevabile tra l’atto d’appello notificato e la copia depositata nella segreteria del giudice di secondo grado (quest’ultima difforme dal primo proprio e soltanto in quanto non contiene l’errore suindicato, ma indica esattamente gli estremi della sentenza di primo grado impugnata);

che, invero, come pure precisato in più occasioni nella giurisprudenza di questa Corte, la difformità tra i due atti, sanzionata con la inammissibilità dell’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, richiamato dal medesimo testo legislativo, art. 53, comma 2, è solo quella sostanziale idonea a impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, a ledere il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia petitum che causa petendi, con la conseguenza che non può dichiararsi l’inammissibilità se la difformità risulti irrilevante al fine di comprendere il tenore dell’impugnazione, ovvero quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell’atto notificato (cfr. Cass. 30/11/2011, n. 25504; Cass. 11/04/2011, n. 8138), come certamente accade nella specie alla stregua di quanto desumibile, come detto, dalla stessa richiamata narrativa della sentenza impugnata;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA