Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13058 del 23/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 23/06/2016), n.13058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24108-2012 proposto da:

ALLERGY PREVENCTION TECHNOLOGY ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO ANTONACCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO quale mandataria con rappresentanza di CASTELLO

FINANCE S.R.L., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 439/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/02/2012 R.G.N. 963/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Intesa Bci Gestione Crediti esperiva un procedimento di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Verona, convenendo in giudizio la s.r.l. Allergy Prevenion Tecnology Italia sul presupposto che fosse debitrice nei confronti di M.D. di importi spettanti a titolo di compenso per l’attività di amministratore da quest’ultimo svolta. A seguito di dichiarazione negativa, la società creditrice promuoveva un giudizio ex art. 598 c.p.c. nei confronti del M. e della società di cui era stato amministratore unico.

Con sentenza 22/1/08 il giudice adito accertava che alla data del 9/4/02 la società terza pignorata era debitrice nei confronti del M., della somma di Euro 43.23736.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza depositata il 23/2/12 e notificata il 9/7/12.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, in estrema sintesi, osservava che negli anni precedenti al 2001, il M. aveva percepito dei compensi per l’attività di amministratore svolta, come desumibile dalla espletata attività istruttoria; che detti compensi erano stati correttamente definiti in sede giudiziale, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, qualora la misura dei compensi dell’amministratore non sia stata stabilita nell’atto costitutivo o dall’assemblea a norma degli artt. 2364 e 2389 civ. civ. può essere determinata in sede giudiziaria. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.r.l. Allergy Prevenion Tecnology Italia affidato a cinque motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2389 c.c. ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5. Si deduce che in sede istruttoria era stata dimostrata la rinuncia del M., approvata in sede assembleare, al diritto a percepire alcun compenso per la attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinato all’atto della nomina o dall’assemblea, alla stregua della disposizione codicistica richiamata. Si rimarca che l’attività professionale dell’amministratore di società di capitali è ascrivibile alla categoria del lavoro autonomo, in relazione al quale l’onerosità non si configura quale elemento coessenziale del rapporto di lavoro, che ben può essere qualificato, come nella fattispecie, dalla mera gratuità.

Con il secondo mezzo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2369 c.c., n. 3 e art. 2478 c.c.. Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver ritenuto determinabile il pagamento di compenso all’amministratore, anche in caso di Delib. assembleare che detto compenso escluda, ed in assenza di rituale impugnazione del provvedimento.

Con il terzo motivo si deduce contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 e violazione o falsa applicazione dell’art. 546 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la natura simulata della rinuncia ai compensi, in ragione della stretta correlazione fra la sfera di interessi del M. e quella della società, omettendo di considerare la netta distinzione fra “i due soggetti in questione e tra i rapporti azionati dalla Intesa B.C.I. (debito personale del signor M. assolutamente distinto e diverso da eventuali ragioni di credito di quest’ultimo verso la società odierna ricorrente)”. Si lamenta altresi che il giudizio di accertamento dell’esistenza di eventuali debiti della società nei confronti del M. andava riferito dal periodo in cui la società creditrice aveva iniziato l’esecuzione (giugno 2002) sicchè l’obbligo della s.r.l. Allergy Prevenion Tecnology Italia di non disporre di eventuali somme dovute al M. doveva avere inizio da tale periodo e non in epoca precedente, in coerenza con i dettami di cui all’art. 546 c.p.c..

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2389 c.c.. Si deduce che erroneamente la Corte distrettuale abbia sindacato le scelte operate dalla assemblea la quale, con delibera regolarmente approvata, aveva escluso il diritto al compenso dell’amministratore, nella carenza di qualsiasi contestazione da parte di quest’ultimo.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente siccome connessi, presentano profili di inammissibilità.

La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto i nn. 3 e 5, comma 1, art. 360 c.p.c., mostra, infatti, di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale ed analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la Precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro (vedi Cass. 23-

9-2011 n. 19443).

Nell’ottica descritta della contemporanea proposizione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, si realizza, invero, una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 giacche si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26-3-2010 n. 7394 cui adde Cass. 8-6-2012 n. 9341, Cass. 20 settembre 2013 n. 21611).

In realtà, la ricorrente con il motivo di doglianza proposto, tende a pervenire, ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti dr causa elaborata dai giudici del gravame, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Per consolidato orientamento di questa Corte il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potrebbe comunque risolversi in un’ istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dell’impugnazione, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale disposizione, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Una simile revisione, in realtà, si tradurrebbe in un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di cause (vedi ex aliis, in motivazione, Cass. 1-9-2011 n. 17977, cui adde, Cass. SS.UU. n. 25-10-2013 n. 24148, Cass. 4-4-2014 n. 8008).

Non va, poi, sottaciuto, che i motivi così articolati presentano ulteriori carenze sotto il dedotto versante della ammissibilità.

Parte ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha infatti trascritto il contenuto di emergenze istruttorie di cui denuncia la non corretta valutazione (prove testimoniali e delibera assembleare con cui si escludeva il diritto a compenso dell’amministratore), impedendo a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo.

E’ infatti ius receptum che nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’incongruità o l’illogicità della sentenza impugnata per l’assente mancata o erronea valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 3/7/2015 n. 13677, Cass. 9/4/2013 n. 8569).

Nello specifico, si impone, quindi, l’evidenza della mancanza di pregio del motivo laddove tende a pervenire ad una rinnovata valutazione degli elementi fattuali sottesi alla pretesa azionata, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un tessuto motivazionale definito nei termini di un puntuale richiamo ai dati desumibili dai dati documentali e testimoniali raccolti, che si palesa congruo e coerente con le evidenze istruttorie acquisite, oltre che corretto sul piano giuridico.

Infatti, come accennato nello storico di lite, la Corte distrettuale ha compiutamente esaminato i fatti storici oggetto di allegazione e scrutinato il materiale probatorio acquisito, accertando che priva di significativo valore probatorio era da ritenersi la dichiarazione allegata al verbale assembleare, stante la posizione del M. in seno alla società; che dalla disamina dei dati testimoniali acquisiti, era emerso che il M. aveva percepito compensi negli anni precedenti al 2001, trovando smentita la tesi di una funzione di mera rappresentanza svolta dall’amministratore, accreditata dalla società; che il M. non aveva certamente negato l’esistenza dell’obbligo della società terza pignorata ad erogargli la retribuzione corrispondente alla sua attività.

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, nel confermare la statuizione del giudice di prima istanza, di determinazione degli importi dovuti dalla società al M. a decorrere dalla data di notifica del pignoramento, appaiono inoltre conformi a diritto, collocandosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di compenso degli amministratori di società di capitali, sul presupposto che il compenso per l’opera prestata abbia natura di diritto soggettivo perfetto, ammette che, ove la misura di esso non sia stata stabilita nell’atto costitutivo o dall’assemblea a norma degli artt. 2364 e 2389 c.c., ne possa essere chiesta al giudice la determinazione (vedi ex plurimis, Cass. 16-09-

2014 n. 8897, Cass. 29-10-2014 n. 23004). In tal senso appare immune da censure la statuizione del giudice della impugnazione, che di detti principi ha fatto applicazione anche nel giudizio di accertamento del debito del terzo ex art. 578 c.p.c. sicchè, anche sotto tale t. versante, i motivi si palesano privi di pregio.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. Si rileva che la Intesa Bci con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva chiesto anche di surrogarsi nei diritti del M. e tale domanda era stata respinta dal giudice di primo grado.

Si lamenta che i giudici del gravame non abbiano tenuto conto del rigetto di una domanda “della cui sorte nel dispositivo non viene fatta assolutamente menzione che, realizzando una situazione di reciproca soccombenza, avrebbe dovuto determinare la compensazione delle spese di lite.

Il motivo va disatteso, ove si consideri il principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, alla cui stregua in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del mento, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (vedi Cass. 16-06-2011 n. 13229).

La Corte di merito, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole, ponendo le spese del giudizio di appello a carico della società, risultata totalmente soccombente nel giudizio di appello anche in ordine alla doglianza sollevata in quella sede, con riferimento al governo delle spese disposto dal giudice di prima istanza.

In definitiva, il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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